Non fa affatto male sapere che per la mediazione comincia una raggiante primavera, all’ insegna di un rinnovato slancio dell’ istituto: uno stimolo per i professionisti che operano in questo settore, ma anche un segnale deciso e vigoroso da parte dei giudici.
Si, ci riferiamo esattamente alla mediazione delegata dal giudice, ai sensi dell’ art.5, II comma, del D.Lgs 28/2010, che prevede, per l’ appunto, che il giudice in sede di prima udienza dia disposizione alle parti di esperire il tentativo di esperire il tentativo di mediazione. .
In effetti, però, seppure chiara sia la normativa, questo genere di procedura rimaneva, tuttavia, poco produttiva ai fini del deflazionamento del contenzioso, soprattutto, per un certo atteggiamento ostruzionista di molti avvocati che vedono minacciata la propria professione.
E, tuttavia, un certo recente filone della giurisprudenza, sanziona con puntuali osservazioni in fatto e in diritto, il mancato tentativo di mediazione con invito formulato dal giudice, e anche la mancata partecipazione delle parti coinvolte agli incontri, in favore della presenza dei soli avvocati (vedi sentenze dei Tribunali di Pavia del 9 marzo 2015, di Nola del 24 febbraio 2015, di Pescara del 7 ottobre 2014, di Siracusa del 23 gennaio 2015, di Vasto del 9 marzo 2015), dichiarando improcedibile la domanda giudiziaria.
E’ un bel balzo in avanti, soprattutto in virtù del fatto che non si tratta di un episodio isolato, ma di una visione e di un’ idea piuttosto condivisa e che sembra aprirsi sempre più ampi orizzonti tra i giudici, riconoscendo ai mediatori, e agli avvocati i propri oneri e responsabilità di fronte all’ utente finale del procedimento, che è il cittadino, l’ azienda, l’ ente etc.
Dichiarare improcedibile la domanda giudiziale per mancato esperimento del tentativo di conciliazione o perché espletato in maniera difforme alla normativa nazionale e sovranazionale senza la presenza delle parti, mette i professionisti concretamente coinvolti nella procedura di fronte alle proprie responsabilità avendo essi l’ onere di fornire alle parti coinvolte errata e completa informazione, al fine di fornirgli i giusti strumenti di discernimento per semplificare e migliorare il loro accesso alla giustizia.
Concilia Lex è da sempre impegnata in prima linea nella diffusione della cultura della mediazione, operazione portata avanti all’ insegna della trasparenza ed etica professionale, e non può che rallegrarsi di questa tendenza, incentivo per affinare la qualità del suo servizio: un ottimo anno!
A cura dell’ Addetto Stampa Serena Casaburi
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