Se le ragioni della pretesa non corrispondono alla domanda di mediazione, quest’ ultima viene dichiarata improcedibile. Ciò accade quando c’ è stato mancato espletamento della procedura di mediazione demandata, con procedimento avviato solo per alcune delle azioni in causa ma non per tutte. Lo stabilisce (perentoriamente e con commento accurato) una sentenza emessa dal Tribunale di Verona lo scorso 7 luglio (estensore Giudice Vaccari).
Il caso in oggetto ha riguardato una società attrice contro una banca (convenuta) in cui la prima proponeva contro la seconda diverse azioni: indebito oggettivo, invalidità di un contratto di mutuo, nullità del conto corrente, oltre ad una domanda inibitoria dei rischi dei loro nominativi ed una domanda di risarcimento dei danni patrimoniali. Il Giudice Vaccari si pronuncia però con dichiarazione di improcedibilità della domanda per la nullità del contratto e delle clausole del rapporto di conto corrente e di inibitoria alla segnalazione in Centrale rischi, dal momento che si nota che la procedura di mediazione in questi casi non è stata espletata, ai sensi dell’ art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010.
I motivi della sentenza sono presto detti: “il procedimento conciliativo ha riguardato solo alcuni dei diversi titoli azionati in causa” (interessi usurari e invalidità del contratto di mutuo), considerando che, innanzitutto “l’ art. 4, comma 2, d.lgs. 28/2010 richiede, al fine di assolvere la condizione di procedibilità, che fossero individuate nell’ istanza di mediazione tutte le ragioni sottostanti alle diverse domande svolte in giudizio” e che “l’ art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 non individua un termine ultimo per il rilievo officioso del difetto della condizione di procedibilità in caso di mediazione demandata. Pertanto il giudice è stato posto in condizioni di “rilevare la mancanza del presupposto processuale solo dopo che era stata fissata udienza di discussione”.
La sentenza pone inoltre l’ accento sulla fideiussione, per la quale non si applica la mediazione obbligatoria. In essa infatti si legge che “ad avviso del Giudice, il contratto di fideiussione non è riconducibile alla categoria dei contratti bancari, di cui all’ art. 5, comma 1 bis, D.Lgs 28/2010. Infatti deve ritenersi che con tale espressione il legislatore abbia inteso far riferimento solamente ai rapporti tipicamente bancari”.
Leggi la sentenza integrale nella nostra sezione Giurisprudenza, cliccando qui .
A cura dell’ Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano
a te che cerchi qualità e professionalità, risparmio e efficienza, Concilia Lex offre un servizio di mediazione in linea con le tue esigenze.
Inizia ora il tuo processo di Mediazione con Concilia Lex e scopri come la nostra esperienza, efficienza e servizio fully digital possano fare la differenza nel tuo lavoro.
Presentazione
Istanza
Pochi minuti per inserire la tua istanza di mediazione e pagare online in soli 4 semplici passaggi.
Presentazione
Istanza
Pochi minuti per inserire la tua istanza di mediazione e pagare online in soli 4 semplici passaggi.
SCARICA IL
VERBALE
Effettua il download del verbale di mediazione. Inserisci il PIN che hai ricevuto via mail.
SCARICA IL
VERBALE
Effettua il download del verbale di mediazione. Inserisci il PIN che hai ricevuto via mail.
RINVIA
L'INCONTRO
Basta un click e in modo comodo e sicuro potrai richiedere il rinvio dell’incontro di mediazione.
RINVIA
L'INCONTRO
Basta un click e in modo comodo e sicuro potrai richiedere il rinvio dell’incontro di mediazione.
Richiedi la procedura telematica
In questa sezione è possibile richiedere lo svolgimento dell’incontro di mediazione in modalità telematica.
Richiedi la procedura telematica
In questa sezione è possibile richiedere lo svolgimento dell’incontro di mediazione in modalità telematica.
ACCESSO
AREA RISERVATA
Scopri la comodità dell'area riservata: una piattaforma intuitiva per gestire le tue pratiche.
ACCESSO
AREA RISERVATA
Scopri la comodità dell'area riservata: una piattaforma intuitiva per gestire le tue pratiche.
Lascia i tuoi dati e un nostro esperto ti ricontatterà presto.
Copyright © 2024 Concilia Lex S.p.A. P.IVA 04854880657 - Powered By Brain Computing S.p.A. - Partner IT Mancusi Office Automation s.r.l. - info@mancusisrl.it