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Attenzione alle ragioni della pretesa! Se non corrispondono alla domanda, questa è dichiarata improcedibile

Se le ragioni della pretesa non corrispondono alla domanda di mediazione, quest’ultima viene dichiarata improcedibile. Ciò accade quando c’è stato mancato espletamento della procedura di mediazione demandata, con procedimento avviato solo per alcune delle azioni in causa ma non per tutte. Lo stabilisce (perentoriamente e con commento accurato) una sentenza emessa dal Tribunale di Verona lo scorso 7 luglio (estensore Giudice Vaccari).

Il caso in oggetto ha riguardato una società attrice contro una banca (convenuta) in cui la prima proponeva contro la seconda diverse azioni: indebito oggettivo, invalidità di un contratto di mutuo, nullità del conto corrente, oltre ad una domanda inibitoria dei rischi dei loro nominativi ed una domanda di risarcimento dei danni patrimoniali. Il Giudice Vaccari si pronuncia però con dichiarazione di improcedibilità della domanda per la nullità del contratto e delle clausole del rapporto di conto corrente e di inibitoria alla segnalazione in Centrale rischi, dal momento che si nota che la procedura di mediazione in questi casi non è stata espletata, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010.

I motivi della sentenza sono presto detti: “il procedimento conciliativo ha riguardato solo alcuni dei diversi titoli azionati in causa” (interessi usurari e invalidità del contratto di mutuo), considerando che, innanzitutto “l’art. 4, comma 2, d.lgs. 28/2010 richiede, al fine di assolvere la condizione di procedibilità, che fossero individuate nell’istanza di mediazione tutte le ragioni sottostanti alle diverse domande svolte in giudizio” e che “l’art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 non individua un termine ultimo per il rilievo officioso del difetto della condizione di procedibilità in caso di mediazione demandata. Pertanto il giudice è stato posto in condizioni di “rilevare la mancanza del presupposto processuale solo dopo che era stata fissata udienza di discussione”.

La sentenza pone inoltre l’accento sulla fideiussione, per la quale non si applica la mediazione obbligatoria. In essa infatti si legge che “ad avviso del Giudice, il contratto di fideiussione non è riconducibile alla categoria dei contratti bancari, di cui all’art. 5, comma 1 bis, D.Lgs 28/2010. Infatti deve ritenersi che con tale espressione il legislatore abbia inteso far riferimento solamente ai rapporti tipicamente bancari”.

Leggi la sentenza integrale nella nostra sezione Giurisprudenza, cliccando qui .

A cura dell' Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano

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