Chi non partecipa ad una mediazione obbligatoria ritenendo i motivi della controparte palesemente infondati, e dunque pensando di avere chiaramente ragione, viene condannato dal Giudice. Il motivo è presto detto: “Una simile decisione costituisce – infatti – con tutta evidenza, una condizione non già oggettiva ma meramente soggettiva. L’ applicazione della norma succitata poi prescinde dalla soccombenza in giudizio”.
La pronuncia viene ribadita (dopo altre sentenze degli scorsi anni sul medesimo argomento) recentemente dal Tribunale di Verona, con una sentenza del 13 maggio di quest’ anno. Il Giudice, il dott. Massimo Vaccari, sottolinea dunque come la sanzione prevista in questi casi venga applicata secondo l’ art. 8, comma 5, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, come modificato dall’ articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, circa la condanna al versamento all’ entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nei confronti della parte costituita.
Nel caso in oggetto la parte attrice aveva condotto in mediazione un istituto bancario per una questione di un contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari, avanzando domanda di declaratoria di nullità degli ordini di acquisto. Senza inoltrarci nei dettagli tecnici, si può aggiungere che la parte attrice non ha poi avanzato alcuna domanda di nullità del contratto, ponendo la convenuta in una situazione di pronta soluzione della controversia. Il problema sorge però dal momento che la convenuta stessa, in tale frangente, aveva disertato la mediazione, vanificando, dunque, tutta la documentazione a suo favore. Per cui, nonostante il rigetto della domanda della parte attrice e la condanna di quest’ ultima a risarcire la convenuta, il giudice condanna anche la controparte proprio per non essersi presentata in mediazione.
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A cura dell’ Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano
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