Nella Sentenza nr.67163/11 del Tribunale di Roma sez. XIII, si chiarisce o si afferma, per l’ ennesima volta, che uno sterile tentativo di mediazione o peggio ancora la deliberata scelta di non attivarla a seguito di un ordine del giudice, non ha nessuna valenza ai fini dell’ assolvimento della condizione di procedibilità della domanda andando a minare proprio quest’ ultima..
In mancanza di qualsiasi dichiarazione, che le parti possono richiedere di verbalizzare manlevando il mediatore dall’ obbligo di riservatezza, sulla ragione o sulle ragioni del mancato proseguimento, non vi è alcuna ragione perché tale comportamento possa essere giustificato.
Tale affermazione, poggia sull’ obbligatorietà del tentativo di mediazione sia ante causam che a seguito mediazione demandata ex art. 5 comma 1 bis e comma 2 e quindi, in caso contrario, c’ è la violazione di tale precetto normativo sia non attivando la mediazione che tramite le tristemente note dichiarazioni di stile. In entrambi i casi, secondo il Dott. Moriconi, non può considerasi soddisfatto l’ assolvimento della condizione di procedibilità.
Del resto il legislatore, attraverso tale normativa, si è posto l’ obiettivo di incentivare la possibilità di una soluzione stragiudiziale al fine di alleviare l’ enorme carico di contenzioso della macchina giudiziaria e non potrebbe essere diversamente.
Il Dott. Moriconi lancia dei veri e propri strali contro chi si ostina ad un “mero incontro informativo” sostenendo che: “E’ di tutta evidenza l’ illogicità e la pochezza dell’ argomento: il presupposto normativo e assiologico dell’ istituto mediazione è per l’ appunto che vi sia una lite (che mediante l’ ausilio del mediatore si tenterà di comporre riannodando il filo del dialogo e della comprensione reciproca delle rispettive ragioni), il che sottoindente necessariamente che la parte è convinta di avere ragione e di non condividere l’ opinione e le pretese che giudica infondate, della parte opposta, ché, in caso contrario, non esisterebbe neppure la lite!
Quindi davanti al solito e sterile teatrino di un incontro informativo vuoto di contenuti, sotto il profilo dell’ effettività di tale fase, non c’ è alcun svolgimento del procedimento di mediazione.
Il provvedimento si conclude con un suggerimento di strategia difensiva che consiste nell’ evitare la c.d. dichiarazione congiunta di non voler proseguire, specialmente nel caso in cui una delle due parti in realtà vorrebbe perlomeno percorrere la strada di un serio tentativo di mediazione.
Pertanto ove l’ istante intenda svolgere effettivamente la mediazione demandata, non fermandosi all’ incontro informativo, e ciò a differenza della parte antagonista che non intenda procedere, deve dichiararlo e farlo verbalizzare dal mediatore, distinguendo in tale modo la sua posizione da quella della parte renitente.
In tale caso, il mancato svolgimento della mediazione demandata non comporterà l’ improcedibilità della domanda e tale rischio si sposterà inevitabilmente sulla controparte che si sarà trincerata dietro le solite dichiarazioni che ben conosciamo.
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A cura del Responsabile Scientifico Concilia Lex Avv. Pietro Elia
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