Chiarimenti sulle osservazioni della Commissione Europea
di Laura Di Domenico
Addetto Stampa CONCILIA LEX
Nei giorni scorsi si sono rincorse notizie discordanti circa le osservazioni presentate dalla Commissione Europea alla Corte di Giustizia.
L’ organismo di mediazione ed ente di formazione Concilia Lex S.p.A. cerca di fare chiarezza in merito.
La questione parte da osservazioni che la Commissione Europea ha posto alla Corte di Giustizia in merito ad una causa avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Giudice di Pace di Mercato San Severino riguardante a sua volta una causa relativa ad una controversia in materia di assicurazione.
I punti più spinosi affrontati dalla Commissione riguardano le sanzioni processuali ed economiche previste dall’ art. 8 del D.lgs. 28/2010 a carico della parte che ingiustificatamente non partecipa al procedimento di mediazione. Le sanzioni sopracitate riguardano il fatto che il giudice, investito successivamente della controversia, possa trarre argomenti di prova dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione e condannare al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Secondo la Commissione tali sanzioni non impediscono o rendono difficile l’ accesso al giudice in quanto nulla impedisce alla parte che partecipa alla mediazione per evitare la sanzione economica di attendere la fine del procedimento di mediazione e adire successivamente il giudice competente.
Altro punto delicato riguarda la previsione agli artt. 11 e 13 del D.lgs. 28/2010 secondo cui il mediatore può formulare una proposta di conciliazione in caso di mancato accordo spontaneo tra le parti mentre deve formulare una proposta di conciliazione solo nel caso in cui le parti gliene fanno concorde richiesta. Tale proposta incide sulle spese del giudizio instaurato a seguito della mediazione fallita nel caso in cui la sentenza del giudice corrisponda interamente al contenuto della proposta del mediatore, caso in cui il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente nonché al versamento all’ entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo pari al contributo unificato dovuto. Per la Commissione tali sanzioni possono condizionare le parti nell’ acconsentire alla proposta e quindi scoraggiarle nell’ introduzione del processo dinanzi al giudice.
Riguardo alla mediazione obbligatoria la Commissione esprime favorevole in quanto essa persegue obiettivi legittimi di interesse generale riferibili ad una definizione più spedita e meno onerosa delle controversie nonché ad un decongestionamento dei tribunali.
Anche per il termine di durata del procedimento di mediazione – 4 mesi – la Commissione ritiene che esso sia in linea con il fine di risolvere le controversie in maniera più celere ed anche nel caso in cui si vada oltre tale termine, la compressione del diritto d’ accesso al giudice rimane giustificata dal fatto di perseguire un obiettivo che è fissato nell’ interesse delle parti. Si precisa però che spetta al giudice stabilire caso per caso se il ritardo dell’ esperimento della mediazione comporta un ritardo sostanziale nell’ introduzione del ricorso in giustizia. Così come la Commissione rimanda al giudice la valutazione caso per caso sui livelli di onerosità della mediazione obbligatoria rispetto all’ obiettivo di una composizione più economica delle liti.
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