Competenza territoriale del Tribunale, opposizione a decreto ingiuntivo e pretese creditorie: sono tre gli argomenti affrontati in questa sentenza emessa dal Tribunale di Monza sentenza lo scorso 8 ottobre. In particolare: per l’ attribuzione della competenza territoriale non si applica il Codice del Consumo se una delle due parti del contenzioso è rappresentata da una società; per l’ opposizione al decreto ingiuntivo il Giudice (dott. Litta Modignani) stabilisce che l’ avvio della procedura di mediazione spetta all’ opponente; per la pretesa creditoria lo stesso giudice si pronuncia tenendo conto della completa documentazione presentata dall’ opposto. Ma vediamo nei dettagli di cosa si tratta.
Nello specifico la controversia riguardava una causa intercorsa tra una società ed una banca per pretesa di restituzione di credito da parte di quest’ ultima, con conseguente decreto ingiuntivo. La società si era opposta al decreto ingiuntivo (dunque si configura come opponente) e di conseguenza il Giudice, seguendo le disposizioni del D.lgs. 28/2010 all’ art. 5, dichiarava l’ avvio della procedura di mediazione. Mediazione che si concludeva con esito negativo, ma che comunque, a parere del Tribunale di Monza in tale sentenza, deve essere avviata sempre dall’ opponente, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.
Sulle contestazioni relative alla fondatezza delle pretese creditorie da parte della banca, il giudice condanna l’ opponente (la società parte istante) al pagamento di tutto il dovuto, più le spese del giudizio. L’ ultima questione addotta dal difensore della società stessa riguardava la non competenza del Tribunale di Monza nel giudizio, dal momento che sede di residenza dell’ opponente era la città di Reggio Emilia. A questa questione Litta Modignani risponde che, “essendo il credito azionato dalla Banca stato intrattenuto con una società commerciale […] non trovano applicazione nella fattispecie le norme del Codice del Consumo”, per il quale il Tribunale competente al giudizio è quello che corrisponde al luogo di residenza della parte in causa (a questo proposito si veda qui .
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A cura dell’ addetto stampa Brain Med, dott.ssa Jenny Giordano
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