Concilia Lex mostra le linee guida della Circolare ministeriale del 27/11/2013
di Vinicio Marchetti
Addetto Stampa CONCILIA LEX
Per quanto concerne il Mondo della Mediazione, importanti novità sono giunte dalla innovativa normativa contenuta di cui la disposizione all’ art. 16 d.lgs.28/2010. La disposizione in auge stabilisce quanto segue:
“Tutti gli avvocati iscritti presso gli organi di mediazione devono essere adeguati e formati in materia di mediazione. Ovviamente, poi, i professionisti dovranno mantenere la loro preparazione attraverso adeguati percorsi che porteranno a un continuo aggiornamento teorico/pratico. Il tutto secondo quanto previsto dall’ art.55 bis del codice deontologico forense”.
In base a quanto sancito da questa disposizione, facendo sempre riferimento alla suddetta previsione regolamentare forense, il mediatore avvocato è tenuto a mantenersi costantemente aggiornato attraverso validi percorsi formativi professionali forensi. L’ organizzazione degli stessi è demandata al consiglio nazionale forense e a tutti gli ordini circondariali propri dell’ art.1 legge 31 dicembre 2012 n. 247.
Entrando in un contesto più generale, poi, possedere la contemporanea qualifica di mediatore e di avvocato, porterà all’ obbligatorietà dell’ assistenza legale nella c.d. mediazione obbligatoria. Ad ogni modo, la necessità dell’ assistenza legale nella mediazione facoltativa. Tutto questo al fine di addivenire alla formazione immediata del titolo esecutivo (art.12), il completo regime di autonomia per quanto concerne la materia di formazione e aggiornamento vengono riconosciuti dagli avvocati. Quest’ ultimi costituiscono tutti gli indici normativi che delineano un regime speciale del tutto riservato all’ avvocato/mediatore
Per concludere, quindi, questo pone l’ esigenza di ottenere alcune indicazioni strettamente funzionali al fine di evitare tutti i profili di sovrapposizione che avvengono nello svolgimento della professione forense e, ancora, nello svolgimento dell’ attività di mediatore.
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