La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta per chiarire due questioni: una relativa alla natura delle questioni transigibili di mediazione, e l’ altra sugli effetti della presentazione della domanda di mediazione sui termini della prescrizione.
L’ intervento della Suprema Corte di Cassazione si è reso necessario dal momento che la Corte d’ Appello di Brescia aveva rigettato la domanda dell’ attrice di equa riparazione per la durata ragionevole di un processo (Legge 89 del 24 marzo 2001, c.d. Legge Pinto), perché proposta, secondo la stessa Corte d’ Appello, oltre il termine di 6 mesi dalla sentenza che aveva reso definitiva la sentenza che aveva chiuso la causa.
La parte ricorrente ha dimostrato di aver esperito entro i termini prescritti il procedimento di mediazione, con riferimento al comma 6, articolo 5 led d. Lgs 28/2010, che impedisce, per una sola volta, la decadenza dall’ azione a tutela del diritto su cui è stata tentata la conciliazione.
Dunque, la Corte di Cassazione aveva concluso in via definitiva la casa proposta dall’ attrice in data 19/03/2010; in data 28/10/2010 l’ attrice aveva presentato domanda di mediazione in cui parte convenuta era il Ministro della Giustizia, e che si era conclusa con esito negativo il 21/12/2010; a decorrere da tale data la ricorrente ha avuto a disposizione un ulteriore semestre utile per la presentazione della domanda di equa riparazione, domanda effettivamente proposta il 10/02/2011.
La Corte di Appello di Brescia aveva ritenuto inapplicabile il comma 6, art. 5 della legge 28/2010, con la spiegazione che non può costituire oggetto di mediazione la controversia sul diritto indisponibile al giusto processo, per cui la domanda di equa riparazione del 10 febbraio era stata considerata tardiva e dunque inammissibile (non essendo presa in considerazione la domanda di mediazione del 20 ottobre 2010 e il suo esito negativo, come risultava da verbale del 21 dicembre 2010).
Per la cassazione di tale decreto della Corte d’ Appello di Brescia, l’ attrice ha presentato ricorso alla sezione semplice della Corte di Cassazione, facendo notare che la sentenza della Corte d’ Appello non ha operato differenza alcuna tra il diritto fondamentale ed indisponibile al giusto processo di durata ragionevole e quello di natura patrimoniale e disponibile all’ indennizzo.
Le sezioni semplici, che avevano dato risposte diverse, hanno ritenuto di particolare importanza la questione se il contenzioso civile nascente dalla violazione del termine ragionevole di durata del processo, rientri oppure no nelle materie passibili di mediazione, giacchè si considera indisponibile il diritto al termine ragionevole di durata del processo.
A riguardo, e con riferimento al comma 1 art. 2 della succitata legge 28 del 2010, le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, chiariscono la necessità di distinguere il diritto indisponibile alla durata ragionevole del processo e quello disponibile e patrimoniale dell’ equa riparazione della violazione del diritto fondamentale , oggetto dell’ azione della ricorrente (la ricorrente deduce che la posizione della Convenzione Europea dei Diritti dell’ Uomo è analoga in merito a tale distinzione)
Pertanto, alle controversie afferenti le domande di equa riparazione, può applicarsi la mediazione; di conseguenza, l’ istanza di mediazione, come accade per la domanda giudiziale, interrompe la prescrizione del diritto controverso.
Resta da chiarire se la conclusione negativa di una procedura di mediazione facoltativa, non più, dunque, condizione di procedibilità, ha effetti sui termini della prescrizione, interrompendola. Anche su questo punto la risposta della Cassazione è stata affermativa, stabilendo che anche per le materie non più obbligatorie (sentenza della Corte Costituzionale del 6 dicembre 2012), la presentazione dell’ istanza di mediazione interrompe i termini della decadenza.
In conclusione, le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione accolgono il ricorso dell’ attrice con la motivazione che, nonostante la succitata sentenza della Corte Costituzionale 272/2012 abbia ritenuto illegittimo il comma 1 art. 5 del d. Lgs 28/2010, per eccesso di delega, e l’ esclusione dell’ obbligatorietà della mediazione in ogni controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, rimane la validità del comma 6 art. 5 della stessa legge, per cui l’ istanza di mediazione interrompe la prescrizione, per una volta sola, e la decadenza dal diritto di agire per equa riparazione.
Scarica il testo della testo della sentenza qui.
Articolo a cura dell’ Ufficio Stampa Concilia Lex S.p.A.
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