Tra le varie ordinanze sul ruolo effettivo del mediatore all’ interno delle procedure di mediazione, oggi parliamo di quella emessa dalla Corte d’ Appello di Milano lo scorso 13 settembre all’ interno di una controversia di tipo commerciale tra due imprese. Queste ultime erano già state giudicate dal Tribunale di Milano, che aveva stabilito come la convenuta dovesse effettivamente risarcire la parte attrice. Convenuta che, successivamente, era ricorsa all’ appello.
In fase di appello i magistrati estensori (dott. Amedeo Santosuosso, dott.ssa Francesca Fiecconi, dott.ssa Maria Iole Fontanella) decretano le condizioni di procedibilità per avviare una mediazione. A questo proposito vengono riportati stralci dell’ art. 5 del d.lgs. 28/2010 sulla mediazione, coordinato con le modifiche del “Decreto del fare” del 2013: “Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’ istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’ esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’ esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”.
Nell’ ambito di queste decisioni i giudici della Corte d’ Appello meneghina evidenziano poi il ruolo del mediatore durante lo svolgimento della mediazione stessa, anche in contesti di controversie tra aziende (dunque siamo in argomento squisitamente commerciale). Per cui, oltre ad assegnare alle parti il termine di quindici giorni per promuovere il procedimento di mediazione innanzi all’ organismo che ritengono più idoneo e ad assegnare il termine di tre mesi per l’ espletamento del procedimento di mediazione i giudici dispongono che “Le parti compaiano personalmente innanzi al mediatore designato, il quale sarà tenuto sin dal primo incontro a formulare una proposta d’ intesa”. La Corte dispone, infine, “…che l’ esito del procedimento di mediazione venga comunicato in cancelleria a cura dell’ ufficio del mediatore e nel rispetto dell’ obbligo della riservatezza”.
Per leggere l’ ordinanza integrale vai nella sezione Giurisprudenza del sito web di Concilia Lex , oppure clicca qui.
A cura dell’ addetto stampa Brain Med, dott.ssa Jenny Giordano
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