Anche in sede di giudizio di appello il Giudice può disporre di mandare in mediazione le parti e, in questo caso, l’ esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. È quanto ribadito dalla Corte di Appello di Milano nella persona del Presidente della Corte, dott.ssa Rossella Boiti, con un’ ordinanza dello scorso 11 maggio. L’ ordinanza, in pratica, non fa altro che sottolineare un concetto espresso nell’ art. 5 del d.lgs 28/2010 sulla mediazione, coordinato con le modifiche del “decreto del fare” del 2013.
Tale passaggio dice testualmente che: “Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’ istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’ esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’ esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello […]”..
Nello specifico l’ ordinanza riguarda una causa di risarcimento danni per lesioni personali, con decisione, da parte del Tribunale di Milano, di liquidare il risarcimento. La sentenza è stata poi appellata, con contenzioso esclusivamente circoscritto all’ entità del risarcimento. Ed è a questo punto che entra in gioco la sentenza della Corte di Appello di Milano. La decisione, peraltro, si legge nell’ ordinanza, ”intende incentivare strumenti di risoluzione delle controversie preposti a facilitare l’ accesso alla giustizia con l’ assistenza di un mediatore qualificato al fine di promuovere una stabile composizione amichevole delle controversie e di ridurre i costi del contenzioso civile, senza peraltro costituire un’ alternativa deteriore alla giurisdizione o all’ arbitrato”, e tale facoltà rientra comunque nella discrezionalità del giudice, a prescindere o meno dall’ obbligatorietà della mediazione, anche in fase di appello.
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A cura dell’ addetto stampa Brain Med, dott.ssa Jenny Giordano
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