In un procedimento di decreto ingiuntivo è l’ opponente, in fase di opposizione, a dover avviare la procedura di mediazione, pena la dichiarazione di improcedibilità del giudizio. Tale fatto, già oggetto della pronuncia della Cassazione n.24629 del 3 dicembre 2015, è stata ripresa dal Tribunale di Nola lo scorso 3 marzo con la sentenza n.691.
Quest’ ultima sentenza, emessa dal dott. Corona, deriva da una lettura dell’ art. 653 del c.p.c.e stabilisce, in dettaglio, che “avendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo natura impugnatoria, in caso di mancata proposizione dell’ istanza di mediazione ciò che diviene improcedibile è la domanda proposta con l’ atto di citazione in opposizione finalizzata ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto e non già la domanda proposta dall’ opposto nel ricorso per decreto ingiuntivo a fronte della quale vi è già stata una delibazione da parte del giudice con la pronuncia del decreto ingiuntivo, della quale si intende ottenere la revoca con l’ opposizione“.
Precedentemente all’ ordinanza del Tribunale di Nola e alla sentenza della Cassazione del dicembre 2015 sulla questione permanevano molte perplessità sul soggetto che dovesse dare il via alla mediazione in caso di decreto ingiuntivo. Accadeva, quindi, che alcuni giudici fossero dell’ opinione che, a causa della mancata mediazione da parte dell’ opponente, il decreto ingiuntivo dovesse divenire esecutivo. Altri giudici, invece, ritenevano che per omessa mediazione dell’ opposto, il decreto ingiuntivo fosse investito da mancata procedibilità. Finalmente Cassazione e Tribunale hanno contribuito a fare chiarezza.
A cura dell’ Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano
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