In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria e creditizia, avviare la procedura di mediazione obbligatoria (i cui ambiti sono previsti dall’ art.5 comma 1 del d.lgvo 28/2010) spetta al creditore nel lasso di tempo che intercorre tra l’ udienza sulla sospensiva e l’ udienza di comparizione, cioè dopo la fase delle istanze cautelari di concessione o sospensione dell’ esecuzione provvisoria. In caso di mancata richiesta di avvio il decreto ingiuntivo potrebbe essere revocato. Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale, invece, essa deve essere avviata dall’ opponente, anche se limitata al solo oggetto della nuova domanda.
Sono le conclusioni a cui giunge il Tribunale di Grosseto nella sentenza del 7 giugno scorso, in un contesto di contrasto giurisprudenziale su questo argomento (ne abbiamo parlato anche in diversi articoli dei giorni e dei mesi scorsi). Molti tribunali, infatti, hanno ritenuto che l’ onere dell’ istanza di mediazione gravasse sull’ opposto, perché direttamente interessato ed in sostanza principalmente coinvolto; altri tribunali (tra cui la Cassazione) hanno deciso, invece, per un onere verso l’ opponente, perché “attore in senso formale”.
Secondo il Giudice del Tribunale di Grosseto in quest’ ordinanza, dunque, si deve decidere per far gravare l’ onere dell’ avvio della mediazione sull’ opposto, poiché si tratterebbe di colui che ha richiesto direttamente, attraverso decreto ingiuntivo, il proprio credito. Ma c’ è di più: in caso di mancato esperimento della procedura di mediazione, secondo questa decisione del Tribunale di Grosseto, non si dovrebbe ravvisare alcuna conseguenza negativa verso l’ opposto. L’ opponente, come anticipato prima, potrà richiedere l’ avvio della mediazione ma solo in caso di domanda riconvenzionale, poiché a tutti gli effetti una domanda autonoma.
Leggi la sentenza nella nostra sezione Giurisprudenza .
A cura dell’ Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano
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