Se per depositare domanda di mediazione l’ istante o la controparte intendono affidarsi al proprio avvocato, occorre sapere che è necessaria una procura in tal senso. Non basta, perciò, conferire un semplice mandato valido anche nella fase dell’ assistenza. Un procedere in tal senso, infatti, non fa altro che invalidare tutto il percorso di mediazione. È quanto stabilisce, in maniera molto chiara, una sentenza emessa dal Tribunale di Modena il 10 giugno 2016 (giudice estensore, dott. Alberto Rovatti).
In sintesi, ecco l’ accaduto. Nell’ ambito di una controversia avente come oggetto materia bancaria, il giudice decide di mandare in mediazione le due parti. Sta di fatto, però, che la domanda di mediazione viene presentata solo dalla controparte, sottoscritta da uno dei difensori della parte istante. Il problema sorge quando, a leggere la domanda di mediazione, essa cominciava con “Il/la sottoscritto/a G. M. … assistito dal proprio difensore di fiducia … in virtù di delega allegata alla presente domanda”, sottoscritto “G. M.” che “chiede l’ avvio di una procedura di mediazione …”.
Una domanda formulata in questo modo prevedeva, come si legge in sentenza “l’ ipotesi di semplice assistenza del difensore di fiducia ed eventualmente delega allegata, non che il difensore di fiducia avesse facoltà di presentare in proprio la domanda e sottoscriverla; sarebbe stata necessaria, quindi, procura specifica […]”. Ciò conduce alla decisione, da parte del giudice in questione, non solo di dichiarare improcedibili le domande proposte dalla parte istante verso la convenuta, ma anche a condannare la parte istante al pagamento del rimborso delle spese alla controparte. Ogni altra richiesta viene rigettata.
Per leggere la sentenza integrale vai alla nostra sezione Giurisprudenza ed inserisci i dati che ti interessano, oppure clicca qui </ A cura dell’ addetto stampa Brain Med, dott.ssa Jenny Giordano
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