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Giustizia civile : la mediazione civile e commerciale raddoppia

In attesa della conversione in Legge della Mediazione Civile e Commerciale e delle disposizioni Ministeriali, che si attendono entro 30 giorni dopo la conversione in legge del decreto legge.

Con il decreto legge “Del Fare” arriva una spinta ai meccanismi alternativi per accelerare la definizione delle controversie in materia civile e commerciale.
Il Governo Letta, rilancia la procedura delle mediazione civile e commerciale obbligatoria dando più forza alla conciliazione disposta dal giudice.
A volte ritornano, per fare meglio, magari.
La versione 2.0 della mediazione civile e commerciale finalizzata alla conciliazione rappresenta nello stesso tempo un’ occasione e una scommessa.
L’ occasione è quella di poter inserire nel nostro Ordinamento una sorta di filtro preventivo per provare a impedire che un buon numero di controversie approdi in tribunale. L’ Italia è un Paese a elevato tasso di litigiosità, una causa civile arriva a richiedere quasi 8 anni per passare dai tre gradi di giudizio, circa il qudruplo dei 788 giorni che richiede in media tra i paesi Ocse, dove all’ opposto il tempo totale più breve è nei 368 giorni della Svizzera: solo un anno. E se si considera solo il primo grado di giudizio, a fronte di una media Ocse di 240 giorni, in Italia ne servono ben 564 giorni.
La scommessa è invece sul piano culturale sia su quello giuridico. Sul primo, l’ ambizione è di far crescere una cultura della mediazione che conducaa le parti al dialogo. e anon esasperare sempre il conflitto e anon vedere nel solo giudice la figura capace di risolverlo.
Sul piano giuridico, andrà verificata la tenuta della versione messa a punto con il decreto legge.
Il Governo Letta rilancia la mediazione civile e commerciale, da un lato quindi ripristina la mediazione come condizione di procedibilità per moltissime cause civile, con la sola esclusione di quelle derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, dall’ altro, potenzia la mediazione “nel processo”, dando ai giudici la possibilità di imporre alle parti il tentativo di conciliazione davanti a un mediatore e prevedendo che sia lo stesso magistrato, alla fine dell’ istruttoria, a formulare una propria proposta di accordo.

La Mediazione civile e commerciale diventa condizione di procedibilità in queste materie :
1) condominio
2) diritti reali
3) divisione
4) successioni ereditarie
5) patti di famiglia
6) locazione
7) comodato
8) affitto di aziende
9) risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
10) risarcimento danno da diffamazione
Dalla nuova elencazione di materie in cui la mediazione civile ecommerciale è obbligatoria, resta fuori il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti.

Primo incontro tra le Parti entro 30 giorni :
Un mese in meno per la mediazione, Se il Dlgs 28/2010 concede fino a quattro mesi per cercare l’ accordo, in base al decreto del fare il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro tre mesi, passato questo periodo senza trovare un accordo, la parte che volesse farlo può rivolgersi al giudice.
Nei primi mesi di vita della mediazione obbligatoria, nel 65% dei casi la controparte non ha partecipato alla medizione. Per evitare di perdere tempo e quindi di chiudere in fretta i tentativi di medizione senza speranza, il decreto del fare introduce un incontro di programmazione davanti al mediatore, che l’ Organsimo di Conciliazione deve fissare entro 30 giorni dal deposito della domanda di Mediazione per verificare se è possibile proseguire al tentativo.

Avvocato obbligatorio:
il DL 69/2013 impone a tutte le parti del procedimento di mediazione di essere assistito da un avvocato. Questo, almeno, se vogliono poi ottenere l’ omologazione dell’ accordo, indispensabile per avviare un’ eventuale azione esecutiva se una delle parti non dovesse in un momento successivo rispettare l’ intesa raggiunta.
Il verbale d’ accordo infatti, per essere omologato, va sottoscritto dagli Avvocati che assistono tutte le Parti, per una maggiore tutela.

Cambia la mediazione delegata :
Addio alla mediazione su invito del giudice, il Governo riscrive anche la norma del Dlgs. 28/2010 che dà la possibilità al giudice di invitare le parti a procedere alla mediazione. D’ ora in poi il Giudice potrà direttamente disporre la mediazione, indicando l’ Organismo di conciliazione incaricato.

Debutta la Conciliazione giudiziale :
In parallelo con la mediazione civile e commerciale, il decreto del fare tiene a battesimo la conciliazione del giudice. In base al nuovo articolo 185-bis del codice di procedura civile, il giudice alla prima udienza o fino a quando non è esaurita l’ istruzione, deve formulare una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto senza motivazione della proposta redatta dal Giudice è un comportamento di cui si potrà tenere conto ai fini del giudizio.

Le Tariffe, taglio fino al 50 per cento:

Nello schema definito dal Dlgs 28/2010, la parte che fa domanda di mediazione e la controparte al momento dell’ adesione, devono pagare 40 euro di spese di avvio, cui si aggiungono le spese di mediazione, che variano in base al valore della lite secondo dieci diversi scaglioni. Per una controversi da 15mila euro, ad esempio, le spese a carico di ognuna delle parti vanno da 240 a 360 euro, secondo l’ allegato A al DM 180/2010.

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Pochi minuti per inserire la tua istanza di mediazione e pagare online in soli 4 semplici passaggi.

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ADESIONE
ISTANZA

Saranno necessari pochi step per aderire alla mediazione.

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