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Giustizia,Tempi Sprint e Costi Bassi : La Mediazione torna in gioco

In attesa della conversione in Legge della Mediazione Civile e Commerciale e delle disposizioni Ministeriali, che si attendono entro 30 giorni dopo la conversione in legge del D.L, denominato “Del Fare” riportiamo una prima analisi, dei cambiamenti apportati al Dlgs 28/2010.

Con il decreto legge "Del Fare" arriva una spinta ai meccanismi alternativi per accelerare la definizione delle controversie in materia civile e commerciale.
Il Governo Letta, rilancia la procedura della mediazione civile e commerciale obbligatoria dando più forza alla conciliazione disposta dal giudice.
La versione 2.0 della mediazione civile e commerciale finalizzata alla conciliazione rappresenta nello stesso tempo un'occasione e una scommessa.
L'occasione è quella di poter inserire nel nostro Ordinamento una sorta di filtro preventivo per provare a impedire che un buon numero di controversie approdi in tribunale. Poiché l'Italia è un Paese a elevato tasso di litigiosità, una causa civile arriva a richiedere quasi 8 anni per passare dai tre gradi di giudizio, circa il quadruplo dei 788 giorni che richiede in media tra i paesi Ocse, dove all'opposto il tempo totale più breve è nei 368 giorni della Svizzera: solo un anno. E se si considera solo il primo grado di giudizio, a fronte di una media Ocse di 240 giorni, in Italia ne servono ben 564 giorni.
La scommessa è invece sul piano culturale e su quello giuridico. Sul primo, l'ambizione è di far crescere una cultura della mediazione che conduca le parti al dialogo, e a non esasperare sempre il conflitto e a non vedere nel solo giudice la figura capace di risolverlo.
Sul piano giuridico, andrà verificata la tenuta della versione 2.0 della “mediazione” messa a punto con il decreto legge.
Il Governo Letta rilancia la mediazione civile e commerciale, da un lato quindi ripristina la mediazione come condizione di procedibilità per moltissime cause civile, con la sola esclusione di quelle derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, dall'altro, potenzia la mediazione "nel processo", dando ai giudici la possibilità di imporre alle parti il tentativo di conciliazione davanti a un mediatore e prevedendo che sia lo stesso magistrato, alla fine dell'istruttoria, a formulare una propria proposta di accordo.

La Mediazione civile e commerciale diventa condizione di procedibilità in queste materie :
1) condominio
2) diritti reali
3) divisione
4) successioni ereditarie
5) patti di famiglia
6) locazione
7) comodato
8) affitto di aziende
9) risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
10) risarcimento danno da diffamazione
11) contratti bancari e finanziari
Dalla nuova elencazione di materie in cui la mediazione civile e commerciale è obbligatoria, resta fuori il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti.

Primo incontro tra le Parti entro 30 giorni :
Un mese in meno per la mediazione, Se il Dlgs 28/2010 concede fino a quattro mesi per cercare l'accordo, in base al decreto del fare il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro tre mesi, passato questo periodo senza trovare un accordo, la parte che volesse farlo può rivolgersi al giudice.
Per evitare di perdere tempo e quindi di chiudere in fretta i tentativi di mediazione senza speranza, il decreto del fare introduce un incontro di programmazione davanti al mediatore, che l'Organismo di Conciliazione deve fissare entro 30 giorni dal deposito della domanda di Mediazione per verificare se è possibile proseguire al tentativo.

Avvocato obbligatorio:
Il D.L. 69/2013 impone a tutte le parti del procedimento di mediazione di essere assistito da un avvocato. Questo, almeno, se vogliono poi ottenere l'omologazione dell'accordo, indispensabile per avviare un'eventuale azione esecutiva se una delle parti non dovesse in un momento successivo rispettare l'intesa raggiunta.
Il verbale d'accordo infatti, per essere omologato, va sottoscritto dagli Avvocati che assistono tutte le Parti, per una maggiore tutela.

Cambia la mediazione delegata :
All’articolo 4, comma 3, del Dlgs 28/2010 dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: “L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”; allo stesso comma, sesto periodo, dopo la parola “documento,” sono inserite le seguenti parole: “se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1,”;

Debutta la Conciliazione giudiziale :
Addio alla mediazione su invito del giudice, il Governo riscrive anche la norma del Dlgs. 28/2010 che dà la possibilità al giudice di invitare le parti a procedere alla mediazione. D'ora in poi il Giudice potrà direttamente disporre la mediazione, indicando l' Organismo di conciliazione incaricato.
In parallelo con la mediazione civile e commerciale, il decreto del fare tiene a battesimo la conciliazione del giudice. In base al nuovo articolo 185-bis del codice di procedura civile, il giudice alla prima udienza o fino a quando non è esaurita l'istruzione, deve formulare una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto senza motivazione della proposta redatta dal Giudice è un comportamento di cui si potrà tenere conto ai fini del giudizio.
Inoltre cambia anche la richiesta di omologazione del verbale di accordo per renderlo titolo esecutivo, mentre prima la richeista andava fatta al Presidnete del tribunale, ora con le modifiche apportate l’omologa può essere rilasciata dal Giudice.

Le Tariffe, taglio fino al 50 per cento:
Nello schema definito dal Dlgs 28/2010, la parte che fa domanda di mediazione e la controparte al momento dell'adesione, devono pagare 40 euro di spese di avvio, cui si aggiungono le spese di mediazione, che variano in base al valore della lite secondo dieci diversi scaglioni. Per una controversi da 15mila euro, ad esempio, le spese a carico di ognuna delle parti vanno da 240 a 360 euro, secondo l'allegato A al DM 180/2010.
Nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria, lo stesso DM 180/2010 preve tariffe ridotte di un terzo, fino al sesto scaglione di valore della lite, o di un mezzo dal settimo scaglione;
Il D.L. Del Fare introduce ulteriori riduzioni dei costi di mediazione,con lo scopo di tutelare le Parti in Mediazione, che nel caso in cui all’esito del primo incontro di programmazione con il mediatore presso un organismo di Mediazione, il procedimento si conclude con un mancato accordo, in questo caso viene previsto un importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte che Vi partecipa.
Nel Caso di mancato accordo tra le parti, il costo da sostenere per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio e delle indennità, è complessivamente di :
1) Fino a euro 1000 = 60 euro più iva
2) Da euro 1.001 a 10mila = 100 euro più iva
3) Da euro 10mila a 50mila = 180 euro più iva
4) Oltre 50mila = 200 euro più iva
Per quanto riguarda il gratuito patrocinio, quando la mediazione è obbligatoria i soggetti che rientrano nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non sono tenuti a versare alcuna indennità per la mediazione, depositando al Mediatore e/o presso l’organismo di conciliazione, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Avvocati liberi :
Il D.L. del fare libera gli Avvocati dalla formazione per diventare mediatori, stabilendo che gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori civili e commerciali;

E’ da precisare che tutte queste novità dettate dal D.L. del fare diventeranno operative passati 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
Da questa data , quindi le parti, avranno la possibilità di accedere di nuovo alla procedura di mediazione mediante il gratuito patrocinio, con tariffe ridotte in modo consistente in tutte le mediazioni che si concludano con esito negativo al primo incontro di programmazione con il mediatore, accreditato presso L’ente di mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia.

Oltre a ripristinare l’obbligatorietà della mediazione civile e commerciale il Governo Letta ha introdotto due modifiche che incidono sul ruolo dell’Avvocato; In primo luogo l’Avvocato è mediatore di diritto ( precisando che l’essere mediatori di diritto ipso jure non attribuisce di certo il diritto a essere iscritti nell’elenco degli Organismi di mediazione, che ovviamente conservano la loro discrezionalità nel selezionare i professionisti ai quali poi affidare gli incarichi e/o a svolgere mediazioni per proprio conto); La seconda modifica riguarda, secondo l’interpretazione autentica offerta dalla relazione ministeriale, l’obbligo di assistenza dell’Avvocato al momento della stipula dell’accordo conciliativo, al fine di consentirne l’omologazione, requisito essenziale perché l’accordo possa divenire titolo esecutivo.

Non ci resta che attendere la conversione in Legge del D.L e le successive modifiche da parte del Ministero della Giustizia. L’organismo di Mediazione Concilia Lex S.p.A. con sede Legale a Nocera Inferiore, provincia di Salerno e con sedi operative strutturate e organizzate su tutto il territorio Nazionale italiano, in questi mesi non si è mai fermato, continuando nonostante la dichiarazione di incostituzionalità della Consulta a lavorare e stringere accordi con aziende e pubbliche amministrazione, ben consapevole che la mediazione anche se non obbligatoria è un valore aggiunto sia al professionista che all’azienda.
Concilia Lex S.p.A. si distingue dai 1000 organismi per la serietà e professionalità che riversa in questa attività, cercando di offrire al cittadino un servizio di qualità.

Concilia Lex S.p.A.
Organismo di Mediazione
Is. N. 143 reg. Ministero della Giustizia

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