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Gratuito patrocinio e mediazione: istruzioni per l'uso

A quanti hanno diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è consentito l’accesso alla mediazione senza alcun obbligo di versamento dell’indennità dovuta all’organismo di mediazione ai sensi dell'art. 76 (L) del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Il limite di reddito previsto dal D.P.R. n.115/2002 è di Euro 10.628,16 (reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione). Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Pertanto, quando la parte si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quest’ultima è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

Articolo a cura dell' Ufficio Stampa Concilia Lex S.p.A.

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