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Il paradosso del gratuito patrocinio in mediazione

L’applicazione della normativa (DPR. N.115/2002), regolante il gratuito patrocino in un ambito stragiudiziale qual è la mediazione, ha comportato non pochi problemi applicativi ed interpretativi derivanti, in gran parte, da un retaggio culturale ancorato ad un ormai superato concetto di monopolio della giurisdizione ordinaria.

Su un punto così delicato, è intervenuta una recentissima sentenza della Seconda Sezione del Tribunale di Firenze (del 16 dicembre 2016) che ha compiuto un interessante e deciso passo avanti sotto il profilo ermeneutico.

La Dr.ssa Luciana Breggia, “madre del principio di effettività”, affronta la questione sull’ammissione del gratuito patrocinio dell’avvocato che assiste in mediazione il cliente che ha diritto ai benefici del DPR di cui sopra.

Secondo l’orientamento tradizionale, pare che tale fattispecie, in quanto non espressamente prevista, sia esclusa da tale beneficio, in realtà, due recenti statuizioni della S.C. (Cass. Nr. 24723 del 23.11. 2011, Cass. Nr. 9529 del 19 aprile 2013), pur riaffermando orientamento dell’esclusione dal gratuito patrocinio dell’attività stragiudiziale, stigmatizza una nozione estesa di attività giudiziale, facendo rientrare nel diritto al gratuito patrocinio,quelle attività stragiudiziali strettamente dipendenti dal mandato di difesa perché strumentali alle prestazioni giudiziali. Quindi se l’attività stragiudiziale viene espletata in quanto prodromica ad un’attività giudiziaria, essa è da ricomprendersi nella liquidazione dei compensi professionali dell’avvocato a carico dello Stato, differentemente una richiesta pecuniaria al proprio cliente, costituirebbe fattispecie di responsabilità disciplinare.

Tuttavia, prosegue il Giudice fiorentino, tale apertura conduce al paradosso che qualora il tentativo di mediazione in quanto condizione di procedibilità, abbia un esito positivo, escluderebbe l’applicazione della normativa inerente il gratuito patrocinio.

Tale interpretazione striderebbe con uno degli obiettivi principali del D. Lgs. 28/2010 e cioè il decongestionamento del contenzioso davanti al giudice togato, poiché risulterebbe disincentivante, per l’avvocato ed il suo cliente, risolvere la controversia in via stragiudiziale.

Quindi lo sforzo ermeneutico del dictum in commento, sta nel porre fine a tale vulnus cercando di armonizzare la Costituzione e la normativa “domestica”sulla mediazione con la normativa europea, ergo un interpretazione teleologica di tale normativa che induce a ritenere che l’art. 75 del DPR del 2002 (1), comprenda sempre la fase della mediazione obbligatoria pre - processuale a prescindere.

Tale conclusione, trova fondamento, a livello europeo, sia nell’art. 47 della “Carta di Nizza” (2), che nell’art. 3 della Direttiva 2002/8/CE che prevede il diritto della persona al patrocinio a spese dello Stato anche nella fase pre-contenziosa al fine di giungere ad una soluzione prima di intentare un’azione legale.

Tale direttiva è stata recepita dal D.lgs. 27.5.2005, n.116 dove all’art. 10 prevede che “ Il patrocinio è, altresì, esteso ai procedimenti stragiudiziali, qualora l’uso di tali mezzi sia previsto come obbligatorio dalla legge ovvero qualora il giudice vi abbia rinviato le parti in causa.”

Quindi tale interpretazione, è da considerarsi anche “costituzionalmente” orientata ex art. 3 Cost., in quanto sarebbe irragionevole prevedere il sostegno dello Stato solo per i tentativi di mediazione con esito negativo, ma soprattutto l’unica conforme ai parametri Costituzionali ex art. 24 Cost. che impone di superare una visione monoculare in senso giurisdizionale di giustizia.

(1) Art. 75 DPR nr. 115/2002 : 1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse>>. (2) art. 47 della c.d. Carta di Nizza, secondo cui < Per leggere la sentenza integrale vai nella nostra sezione Giurisprudenza oppure clicca qui

A cura del Responsabile Scientifico Concilia Lex Avv.Pietro Elia

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