Nel recente convegno di Siracusa, anche la Dr.ssa Muratore, ha espresso dei convincimenti su alcuni temi oggetto della giurisprudenza in mediazione .
Un primo punto riguarda la competenza territoriale, prevista dalla normativa circa la sua derogabilità che ovviamente è possibile anche perché tecnicamente possibile anche in sede giudiziale. La deroga alla competenza territoriale nell’ ambito del procedimento di mediazione è tuttavia possibile soltanto con il consenso di tutte le parti in causa .
Potrebbe infatti accadere che la domanda di mediazione sia presentata da una sola delle parti davanti ad un organismo incompetente, innanzi al quale l’ altra non compaia. In tal caso lo stesso organismo di mediazione dovrebbe verificare spontaneamente la propria competenza territoriale, dichiarandosi eventualmente incompetente in relazione al procedimento di mediazione instaurato.
Inoltre, se il procedimento di mediazione si è ugualmente svolto, in assenza di una parte, davanti ad un organismo territorialmente incompetente, il giudice potrebbe rilevare d’ ufficio l’ improcedibilità della domanda ed inviare nuovamente le parti in mediazione, non essendosi formata una valida condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Particolare attenzione è stata prestata ai procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, per le innumerevoli questioni processuali sollevate con riguardo ai rapporti tra i predetti procedimenti e l’ istituto della mediazione obbligatoria.
L’ art. 5 comma 4 del d. lgs. 28/2010 esclude la mediazione obbligatoria anche nei procedimenti per ingiunzione, inclusa la fase dell’ opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (artt. 648 e 649 c.p.c.).
Occorre a questo punto domandarsi in che modo si articolerà il giudizio civile nel caso in cui, in procedimenti sottoposti a mediazione obbligatoria, le istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione non vengano proposte.
In tali casi la norma va letta intendendo “fino alla pronuncia sulle istanze” come “sino alla prima udienza”, momento oltre il quale non possono più essere proposte le istanze in questione.
Pertanto, ove fino alla prima udienza non siano state proposte istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, tornerà ad applicarsi il comma 1bis dell’ art. 5 d. lgs. 28/2010, ossia – su eccezione del convenuto opposto o su rilievo d’ ufficio del giudice- il giudicante fisserà il termine
di 15 giorni per la formulazione della domanda e rinvierà ad un’ udienza di almeno 3 mesi e 15 giorni successiva.
Questa appare, secondo il magistrato, l’ unica soluzione che consente di rendere sempre effettivo l’ istituto della mediazione obbligatoria nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
A cura del responsabile scientifico Concilia Lex – Avv. Pietro Elia
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