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Il rapporto tra mancato rispetto dell’accordo in mediazione e delibera condominiale contraria

Il Tribunale di Genova si è espresso in merito alla natura di una delibera condominiale nel caso in cui non abbia rispettato gli accordi raggiunti in mediazione.

Gli attori unitamente agli altri condomini avevano convenuto in sede di mediazione un accordo reso esecutivo, in forza del quale avevano delineato la procedura che avrebbe dovuto essere seguita in caso di deliberazione di lavori condominiali di valore superiore ad € 8.000,00.

Tale accordo era stato disatteso in sede di assemblea condominiale con la quale erano stati disposti dei lavori straordinari senza tener conto delle procedure operative appositamente concordate in sede di mediazione ..

Sul punto il Giudice genovese ha affermato in maniera perentoria che il principio di diritto da applicare è che «la contrarietà alle pattuizioni raggiunte in sede di mediazione non può, neppure in astratto, costituire motivo di invalidità della delibera, ma al più concretare inadempimento contrattuale. Tra l’altro gli accordi richiamati dagli attori, non risultavano fissare in modo inderogabile una determinata sequenza procedimentale.

Quindi le due “manifestazioni” di volontà non si pongono in contrasto o l’una non elide l’altra e né compromette l’efficacia: nel caso della mediazione, che si manifesta in un accordo, vi è un incontro di volontà, mentre possiamo considerare la delibera condominiale come un atto plurisoggettivo, in cui le dichiarazioni di volontà che provengono da più persone tendono a un comune fine ed effetto giuridico. Le dichiarazioni di volontà dei vari condomini intervenuti in assemblea si uniscono pur rimanendo fra loro distinte e discernibili. Rispetto ad altri atti plurisoggettivi (come ad esempio avviene nelle delibere societarie) ciò che manca nelle delibere condominiali è la fusione delle volontà in un’unica manifestazione di un organo autonomo e distinto dai componenti, dotato di personalità giuridica. Quindi in caso di controversia sull’interpretazione, il relativo compito è assegnato al giudice del merito, che nel caso di specie, a mio avviso, ha espresso una condivisibile statuizione.

A cura del Responsabile Scientifico Concilia Lex - Avv. Pietro Elia

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