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Il Tar Lazio fa chiarezza sui requisiti dei mediatori

La sanzione disciplinare influisce sull’onorabilità del mediatore. È quanto hanno recentemente affermato i giudici amministrativi romani del Tar Lazio con la sentenza dello scorso 29 agosto. A seguito di un procedimento disciplinare subìto da un avvocato, nei cui confronti è stata irrogata la sanzione della censura, la stessa ha comportato la cancellazione del professionista presso l’elenco di mediatori di un organismo di mediazione per il tramite del responsabile di quest’ultimo.

Tale provvedimento è stato oggetto di gravame, ma il Tar ha ritenuto legittimo il provvedimento di cancellazione per i seguenti motivi. In primo luogo, dopo un breve excursus normativo, si è partiti dal dato letterale richiamando il combinato disposto di cui agli art. 16 del D.Lgs. 28/2010 s.m. e 4 comma 3 del D.M. 180/2010. La prima norma disciplina l’istituzione del registro degli organismi deputati a gestire il procedimento di mediazione e prevede, tra l’altro, che l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti nel registro siano disciplinate con appositi decreti del Ministro della Giustizia.

In attuazione della richiamata previsione, l’art. 4 comma 3 prevede che per il possesso (e mantenimento) dei requisiti di onorabilità, dell’onorabilità il mediatore non deve avere riportato: a) condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; b) interdizioni perpetue o temporanee dai pubblici uffici; c) misure di prevenzione o di sicurezza; d) sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento.

In sostanza, qualora insorgano fatti sopravvenuti che incidano negativamente sulla permanenza dell’iscrizione nel registro dell’organismo di mediazione, il responsabile della tenuta del registro può procedere ad emettere un provvedimento di sospensione ovvero, nei casi più gravi, di cancellazione dal registro a carico dell’organismo di mediazione. Quindi, il provvedimento di cancellazione, oggetto di impugnazione, rientra de plano nella discrezionalità del responsabile dell’Organismo. Pertanto cadono nel vuoto, oltre alle eccezioni preliminari, le doglianze del ricorrente di una supposta sproporzione tra la sanzione disciplinare irrogata dal proprio Ordine professionale di appartenenza ed il provvedimento di cancellazione dall’elenco dei mediatori dell’ODM in questione.

Per leggere la sentenza vai nella sezione Giurisprudenza del nostro sito, oppure clicca qui.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avv. Pietro Elia

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