La questione sottoposta alla Corte di Cassazione ha trovato soluzione con le Sezioni Unite: il tentativo obbligatorio di mediazione non è condizione di procedibilità della domanda riconvenzionale.
E’ bene distinguere in primo luogo le domande riconvenzionali collegate all’ oggetto della lite da quelle eccentriche rispetto alla stessa.
Se si parte dal presupposto che la mediazione nasce al fine di deflazionare il carico delle cause pendenti nei Tribunali, questo fine non sarebbe raggiunto se fosse imposta la mediazione per le domande riconvenzionali.
“Con riguardo alla riconvenzionale c.d. non eccentrica, la lettera e la ratio della disposizione, inducono a ritenerla non sottoposta alla condizione della mediazione obbligatoria, in quanto si collega già all’ oggetto del processo già introdotto dall’ attore.”
Al giudice il compito di indurre le parti a conciliarsi attraverso gli strumenti c.d. alternativi, quale la mediazione, e nello svolgimento del suo compito essenziale, conoscendo gli atti e le parti, ha tutto l’ agio e le competenze per tentare la conciliazione lungo tutto il corso del processo. Al mediatore spetta il compito di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti. La mediazione obbligatoria non si collega alla domanda sic et sempliciter, ma al processo pendente, non alla domanda come tale ma alla causa, in funzione deflattiva del processo. Pertanto, una volta che sia stata proposta regolare domanda di mediazione per la domanda principale, una nuova mediazione per la domanda riconvenzionale, non realizzerebbe il fine di operare un filtro al processo innanzi ad un organo della giurisdizione.
In relazione alle riconvenzionali eccentriche il discorso si amplia oltre la finalità deflattiva a garanzia della certezza del diritto. Si parla in questo caso di eccezioni e circostanze peculiari.
In conclusione, la condizione di procedibilità, per quanto asserito dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 07/02/2024, sussiste solo per l’ atto introduttivo del giudizio e non per la domanda riconvenzionale.
A cura dell’ ufficio stampa
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