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La Corte di Giustizia Europea dipana la matassa

Dopo pochi giorni, fiumi di inchiostro si sono riversati nel commentare la sentenza della Corte di Giustizia Europea nr 457 del 14 giugno 2017. Il coinvolgimento della Corte nasce da una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale Ordinario di Verona (Italia), con ordinanza del 28 gennaio 2016 (leggila qui) . L’argomento, come si potrà ricordare, fu anche uno degli oggetti dell’intervento del Giudice Massimo Vaccari durante la I^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, svoltasi a Napoli il 14 ottobre del 2016.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sulla ADR dei consumatori), e della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

Nella sostanza il tribunale veronese ritiene che, come nel caso di specie (controversia avente ad oggetto il regolamento del saldo debitore di un conto corrente, a seguito di un’apertura di credito) la normativa comunitaria sui consumatori appena citata, andrebbe a sovrapporsi con la direttiva 52 /2008 e la conseguente normativa interna qual è il 28/2010. Quindi secondo il giudice del rinvio, non vi è chiarezza sul fatto che l’espresso rinvio della direttiva 2013/11 alla direttiva 2008/52 implichi che la prima di queste direttive abbia inteso riservare agli Stati membri la facoltà di prevedere il ricorso obbligatorio a una procedura di mediazione anziché alla procedura di ADR contemplata dalla direttiva 2013/11 in materia di controversie riguardanti i consumatori. Infatti, l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/52, laddove consente agli Stati membri di prevedere la mediazione come condizione di procedibilità delle procedure giudiziali, non avrebbe carattere precettivo, lasciando tale scelta alla discrezionalità degli Stati membri.

In sostanza, secondo la Corte Europea, la direttiva 2013/11 si applica non a tutte le controversie che coinvolgono consumatori, ma solo alle procedure che soddisfano i seguenti presupposti cumulativi: in primo luogo, la procedura deve essere stata promossa da un consumatore nei confronti di un professionista con riferimento a obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi, in secondo luogo, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2013/11, tale procedura deve soddisfare i requisiti previsti dalla suddetta direttiva – e in particolare, sotto tale profilo, essere indipendente, imparziale, trasparente, efficace, rapida ed equa – e, in terzo luogo, detta procedura deve essere affidata a un organismo ADR, ossia, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), della medesima direttiva, a un organismo, a prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente, che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR ed è inserito in elenco ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/11.

Quindi per quanto riguarda il primo presupposto, la questione se una procedura ADR, come quella discussa nel procedimento principale, si debba considerare promossa non da un professionista, ma da un consumatore, ricade nella sfera di valutazione del giudice nazionale e in quella di applicazione del diritto interno di ciascuno Stato membro. Quanto al secondo e al terzo presupposto, la domanda di pronuncia pregiudiziale non precisa se la procedura di mediazione prevista dalla normativa italiana si svolga dinanzi a un organismo ADR, ai sensi della direttiva 2013/11. Anche sotto tale profilo, spetta al giudice del rinvio valutare se l’organismo previsto all’articolo 141, comma 4, del codice del consumo, come modificato dal decreto legislativo n. 130/2015, sia un organismo ADR, che soddisfa i requisiti imposti dalla direttiva 2013/11, dal momento che ciò costituisce un presupposto per la sua applicazione.

Per leggere la sentenza integrale consulta la nostra sezione Giurisprudenza, oppure clicca qui.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A. avvocato Pietro Elia

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