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La durata della procedura di mediazione: 3 mesi o oltre?

L’ art. 6 del D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, dispone che la procedura di mediazione deve concludersi in un termine non superiore ai 3 mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda, periodo che quindi include i tempi del cd. incontro informativo-programmatico.

Tale termine è argomento discusso e oggetto di sentenze: sempre più spesso, infatti, accade che le parti decidano di prorogare i termini di conclusione della procedura, e naturalmente, non in tutti questi casi viene alla fine raggiunto un accordo. La normativa non prevede una specifica sanzione e dunque la valutazione, in caso di eccezione nel corso del successivo giudizio, è rimessa completamente all’ arbitrio del Magistrato.

Sulla questione si è espresso il Tribunale di Roma (sez. VIII civ. del 22/10/2014) che ha rigettato l’ eccezione dell’ attore che chiedeva di dichiarare nullo l’ accordo di mediazione perché raggiunto oltre il termine dei 3 mesi, con l’ osservazione che il termine è connesso alla condizione di procedibilità del giudizio e non alla validità dell’ accordo.

Il tempo breve della mediazione, tuttavia, non è sempre contrapponibile a quello più lungo del processo, dal momento che alcune fasi della procedura di mediazione possono risultare complesse. Ad esempio, si potrebbe avere la necessità dell’ elaborazione di una relazione peritale, valutazioni e stime, richiesta di visure, vale a dire attività che prevedono coinvolgimenti di terzi oppure un confronto con strutture burocratiche i cui tempi risultano lenti e farraginosi.

Le indicazioni ministeriali, in ultima istanza, sottolineano che i partecipanti possono fissare un termine superiore ai 3 mesi, laddove si ravvisi la possibilità di addivenire ad un accordo, consapevoli che tale inosservanza del termine non risulta privo di conseguenze.

A cura dell’ Ufficio Stampa

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Istanza

Pochi minuti per inserire la tua istanza di mediazione e pagare online in soli 4 semplici passaggi.

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ADESIONE
ISTANZA

Saranno necessari pochi step per aderire alla mediazione.

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Effettua il download del verbale di mediazione. Inserisci il PIN che hai ricevuto via mail.

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Basta un click e in modo comodo e sicuro potrai richiedere il rinvio dell’incontro di mediazione.

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Richiedi la procedura telematica

In questa sezione è possibile richiedere lo svolgimento dell’incontro di mediazione in modalità telematica.

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