La mediazione telematica
di Laura Di Domenico
Addetto Stampa CONCILIA LEX
L’ art. 3 del Decreto legislativo 28/2010 e l’ art. 4 del D.M. 180/2010 prevedono la possibilità per gli organismi di mediazione di gestire l’ attività di mediazione in via telematica ma non scendono nel dettaglio circa la sua concreta applicazione.
Il Ministero della Giustizia fornisce specifiche indicazioni per regolare il procedimento di mediazione on line.
Innanzitutto si può attivare tale procedura telematica solo previo consenso di entrambe le parti che partecipano al procedimento. E’ però sempre ammessa la mediazione on line nel caso in cui una parte partecipa in videoconferenza e l’ altra, previo consenso, partecipa fisicamente presso la sede dell’ organismo dinanzi al mediatore designato.
Il procedimento on line richiede una serie di attrezzature e strumenti tecnologici per una corretta applicazione. Innanzitutto occorre una piattaforma integrata ad accesso riservato progettata per gestire i processi di comunicazione audio/video e lo scambio di informazioni in formato elettronico.
L’ accesso alla piattaforma è riservato ai soli utenti che presentano istanza di mediazione ed è assicurato tramite specifiche password, archiviate in formato crittografato, fornite esclusivamente agli utenti al momento della registrazione on line.
La mediazione telematica si svolge in stanze virtuali create appositamente per consentire l’ accesso in videoconferenza solo al mediatore e alle parti coinvolte.
Tale procedura prevede, altresì, la possibilità per il mediatore di rivolgersi ad una delle parti privatamente. La piattaforma on line dell’ organismo deve rispettare tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla normativa.
L’ organismo di mediazione, che intende offrire all’ utenza che lo richieda il servizio del procedimento telematico, deve ben disciplinare l’ intera procedura nel proprio regolamento e sottoporlo all’ approvazione del Ministero della Giustizia. Di conseguenza, l’ utenza che intende ricorrere a tale strumento deve verificare che l’ organismo adito abbia previsto e ottenuto idonea autorizzazione a erogare il servizio di mediazione telematica.
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