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La parte non partecipa e il Giudice condanna

La parte non partecipa e il Giudice condanna
di Arianna Attianese
Addetto Marketing CONCILIA LEX

La lacunosità del decreto legislativo 28/2010 fa sì che Concilia Lex S.p.a. organismo di mediazione iscritto al n.143 del registro degli organismi di mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia mantenga sempre alta l’attenzione verso la giurisprudenza nazionale in materia di mediazione civile e commerciale.

Le sentenze e le ordinanze emanate dai Giudici inerenti alla disciplina conciliativa rappresentano per Concilia Lex S.p.a. validi spunti di riflessione e momenti di approfondimento sull’istituto della mediazione in modo tale da poter operare con una maggiore consapevolezza e nel rispetto della legge.

Frequenti sono i provvedimenti giurisdizionali emessi con lo scopo di fare chiarezza sull’art. 8 comma 5 del d.lgs 28/2010 in merito alla tematica del “giustificato motivo” di cui spesso, le parti aderenti si avvalgono per non aderire al tentativo di conciliazione.

Ultima ordinanza riguardante tale problematica è stata emessa dal Giudice del Tribunale di Palermo, della sezione distaccata di Bagheria, il quale con l’ordinanza del 20 luglio 2012 precisa che “l’età avanzata non costituisce giustificato motivo per non partecipare al procedimento di mediazione”.

Nel caso di specie, una delle parti si è rifiutata di partecipare al procedimento di mediazione per ragioni di età avanzata, nonostante si trattasse di una mediazione delegata dal Giudice, in quanto la materia oggetto della controversia rientra nelle materie obbligatorie previste all’art.5 del d.lgs 28/2010, per cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità.Alla successiva udienza, il Giudice non ha accolto la giustificazione della mancata comparizione di parte convenuta “per problemi legati all’età avanzata” per due motivi ben precisi.

In primo luogo, perché le parti possono tranquillamente delegare un terzo a rappresentarle in mediazione, mediante il conferimento di una procura speciale e in secondo luogo perché l’età delle parti è di 73 e 75 anni, un’età che non avrebbe causato nessun impedimento alla partecipazione delle stesse all’incontro di mediazione. Il Giudice ha così condannato le parti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

L’imposizione di una sanzione a carico della parte che non partecipa, non deve essere considerata come un obbligo, ma come uno stimolo affinché le parti possano, in piena serenità, addivenire ad un accordo satisfattivo per entrambe. Lo studio dei provvedimenti giurisdizionali deve rappresentare per gli organismi di mediazione una guida finalizzata all’ampliamento delle conoscenze sull’istituto della mediazione, dato che ad oggi, vige ancora tanta incertezza.

Si attende, infatti, con ansia la sentenza della Corte Costituzionale fissata per il 23 ottobre 2012, che dovrà pronunciarsi sulla legittimità della mediazione obbligatoria e al contempo si spera che siano dettate nuove direttive che vadano a colmare le numerose lacune legislative.

È possibile prendere visione del testo integrale dell’ordinanza nella sezione “Centro Studi” – sottosezione "giurisprudenza" del sito www.concilialex.it

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