La parte che non partecipa ad una mediazione obbligatoria, anche se non soccombente in giudizio ordinario, viene condannata dal Giudice al versamento in favore dell’ erario dell’ importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, vale a dire una sanzione per la mancata ingiustificata partecipazione al tentativo di mediazione, a prescindere dall’ esito della causa. Il motivo è presto detto: una simile decisione costituisce, infatti, una condizione non già oggettiva ma meramente soggettiva. L’ applicazione della norma succitata poi prescinde, come si è detto, dalla soccombenza in giudizio.
Tale sentenza è stata emessa lo scorso 25 ottobre dal Tribunale di Mantova (Giudice estensore: dott. Mauro Pietro Bernardi) ed aveva come oggetto una controversia sulla divisione di un’ area cortiva appartenente pro-indiviso a più soggetti titolari di abitazioni adiacenti. Il giudice, dopo essere intervenuto nel merito della questione, ritenendo che “Non può procedersi alla divisione del cortile comune atteso che, nel caso in questione, mancano entrambi i presupposti richiesti dall’ art. 1119 c.c. (norma richiamata dall’ art. 1117 bis c.c.) e cioè la comoda divisibilità del cortile (si tratta infatti di un’ area di modesta estensione parzialmente inserita fra le abitazioni delle parti che, ove suddivisa, non consentirebbe a nessuna di esse l’ agevole transito e la sosta degli autoveicoli di cui dispongono) e il consenso di tutti i comproprietari alla divisione, avendolo il convenuto negato ancor prima dell’ instaurazione della lite”, stabilisce che di debba entrare in mediazione obbligatoria, dal momento che la materia della controversia vi appartiene.
Al momento del primo incontro, però, la controparte non si presenta per ingiustificato motivo, inviando in mediazione il suo legale. Rilevando che in mediazione, secondo la legge vigente (D.lgs 28/2010) la presenza fisica delle parti è fondamentale, il giudice sottolinea dunque come la sanzione prevista in questi casi venga applicata secondo l’ art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, circa la condanna al versamento all’ entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nei confronti della parte costituita. Condanna perciò la controparte assente.
Leggi la sentenza integrale nella nostra sezione Giurisprudenza, cliccando qui .
A cura dell’ Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano
a te che cerchi qualità e professionalità, risparmio e efficienza, Concilia Lex offre un servizio di mediazione in linea con le tue esigenze.
Inizia ora il tuo processo di Mediazione con Concilia Lex e scopri come la nostra esperienza, efficienza e servizio fully digital possano fare la differenza nel tuo lavoro.
Presentazione
Istanza
Pochi minuti per inserire la tua istanza di mediazione e pagare online in soli 4 semplici passaggi.
Presentazione
Istanza
Pochi minuti per inserire la tua istanza di mediazione e pagare online in soli 4 semplici passaggi.
SCARICA IL
VERBALE
Effettua il download del verbale di mediazione. Inserisci il PIN che hai ricevuto via mail.
SCARICA IL
VERBALE
Effettua il download del verbale di mediazione. Inserisci il PIN che hai ricevuto via mail.
RINVIA
L'INCONTRO
Basta un click e in modo comodo e sicuro potrai richiedere il rinvio dell’incontro di mediazione.
RINVIA
L'INCONTRO
Basta un click e in modo comodo e sicuro potrai richiedere il rinvio dell’incontro di mediazione.
Richiedi la procedura telematica
In questa sezione è possibile richiedere lo svolgimento dell’incontro di mediazione in modalità telematica.
Richiedi la procedura telematica
In questa sezione è possibile richiedere lo svolgimento dell’incontro di mediazione in modalità telematica.
ACCESSO
AREA RISERVATA
Scopri la comodità dell'area riservata: una piattaforma intuitiva per gestire le tue pratiche.
ACCESSO
AREA RISERVATA
Scopri la comodità dell'area riservata: una piattaforma intuitiva per gestire le tue pratiche.
Lascia i tuoi dati e un nostro esperto ti ricontatterà presto.
Copyright © 2024 Concilia Lex S.p.A. P.IVA 04854880657 - Powered By Brain Computing S.p.A. - Partner IT Mancusi Office Automation s.r.l. - info@mancusisrl.it