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La presenza fisica delle parti in mediazione è necessaria, pena la sanzione amministrativa

La parte che non partecipa ad una mediazione obbligatoria, anche se non soccombente in giudizio ordinario, viene condannata dal Giudice al versamento in favore dell’ erario dell’ importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, vale a dire una sanzione per la mancata ingiustificata partecipazione al tentativo di mediazione, a prescindere dall’ esito della causa. Il motivo è presto detto: una simile decisione costituisce, infatti, una condizione non già oggettiva ma meramente soggettiva. L’ applicazione della norma succitata poi prescinde, come si è detto, dalla soccombenza in giudizio.

Tale sentenza è stata emessa lo scorso 25 ottobre dal Tribunale di Mantova (Giudice estensore: dott. Mauro Pietro Bernardi) ed aveva come oggetto una controversia sulla divisione di un’ area cortiva appartenente pro-indiviso a più soggetti titolari di abitazioni adiacenti. Il giudice, dopo essere intervenuto nel merito della questione, ritenendo che “Non può procedersi alla divisione del cortile comune atteso che, nel caso in questione, mancano entrambi i presupposti richiesti dall’ art. 1119 c.c. (norma richiamata dall’ art. 1117 bis c.c.) e cioè la comoda divisibilità del cortile (si tratta infatti di un’ area di modesta estensione parzialmente inserita fra le abitazioni delle parti che, ove suddivisa, non consentirebbe a nessuna di esse l’ agevole transito e la sosta degli autoveicoli di cui dispongono) e il consenso di tutti i comproprietari alla divisione, avendolo il convenuto negato ancor prima dell’ instaurazione della lite”, stabilisce che di debba entrare in mediazione obbligatoria, dal momento che la materia della controversia vi appartiene.

Al momento del primo incontro, però, la controparte non si presenta per ingiustificato motivo, inviando in mediazione il suo legale. Rilevando che in mediazione, secondo la legge vigente (D.lgs 28/2010) la presenza fisica delle parti è fondamentale, il giudice sottolinea dunque come la sanzione prevista in questi casi venga applicata secondo l’ art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, circa la condanna al versamento all’ entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nei confronti della parte costituita. Condanna perciò la controparte assente.

Leggi la sentenza integrale nella nostra sezione Giurisprudenza, cliccando qui .

A cura dell’ addetto stampa Brain Med, dott.ssa Jenny Giordano

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