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La riforma degli organismi di composizione delle crisi

La riforma degli organismi di composizione delle crisi
di Arianna Attianese
Addetto Marketing CONCILIA LEX

L’attuale crisi economica che sta investendo il nostro paese riguarda l’intera collettività, senza nessuna differenza fra il singolo consumatore e le società operanti nei più svariati settori, le quali sono costrette a vivere con il peso dell’indebitamento.

Negli ultimi anni, infatti, si è intensificato notevolmente il bisogno di introdurre una nuova procedura di regolazione dell’insolvenza. In tale contesto, il governo Monti ha deciso di introdurre, per la prima volta nel nostro Paese, attraverso il decreto Salva-Italia un nuovo sistema di composizione della crisi, la cui disciplina era inizialmente racchiusa nel decreto-legge del 22 dicembre 2011 n.212 successivamente modificato e confluito nella legge n.3/2012 “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” entrata in vigore il 29 febbraio 2012.

Per sovraindebitamento si intende una “situazione di definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni” mentre il sovraindebitamento del consumatore riguarda “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

Per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento che colpiscono individui ed imprese, è stato predisposto un vero e proprio meccanismo di estinzione delle obbligazioni grazie al quale i soggetti indebitati possono, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi con sede nel circondario del tribunale ove il debitore ha residenza, concludere un accordo con i creditori per ristrutturare i loro debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento.

L’art.15 della Legge 3/2012 stabilisce che possono costituire organismi di composizione della crisi “gli enti pubblici con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità”, i quali dovranno avere un apposito regolamento ed essere iscritti in un registro ad hoc tenuto presso il Ministero della giustizia. Nel suddetto registro, possono essere iscritti di diritto su semplice domanda gli organismi di mediazione costituiti presso le camere di commercio, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai. Inoltre, le attività svolte dagli organismi di composizione della crisi possono essere svolte anche da un professionista con l’incarico di curatore fallimentare, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Gli organismi assistono i soggetti indebitati nel predisporre il piano di ristrutturazione dei loro debiti e nel raggiungimento dell'accordo con i loro creditori, verificano l'esecuzione dello stesso e la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attestano la fattibilità del piano e trasmettono al giudice la relazione sui consensi espressi.

Concilia Lex S.p.A., organismo di mediazione ed ente di formazione campano che ha fatto della qualità e della professionalità le sue carte vincenti, ha seguito con interesse le vicissitudini legate alla nuova normativa. Essendo sempre incline alle innovazioni e alle riforme a sostegno dei singoli e della collettività, è già stata investita della problematica del sovraindebitamento da parte di cittadini che ad essa si sono rivolti per chiedere delucidazioni in merito. Purtroppo, il legislatore nel definire l’identità degli organismi di composizione della crisi ha escluso gli organismi di mediazione privati facendovi rientrare solo quelli pubblici e determinati professionisti.

Secondo l’Amministratore di Concilia Lex S.p.A., la dott.ssa Maria Rosaria Ferrara, sarebbe auspicabile estendere anche agli organismi di mediazione privati o a società di professionisti, che presentino determinati requisiti e determinate risorse umane e strumentali, la possibilità di offrire questo servizio alla collettività per una migliore e più capillare risoluzione delle situazioni da sovraindebitamento. “Ovviamente – spiega la dott.ssa Ferrara – si dovrebbero stabilire paletti e parametri rigorosi circa le caratteristiche ed i requisiti che gli organismi privati debbano possedere per rendere questo servizio al Paese alla stregua degli organismi pubblici nonché esplicitare linee guida precise per un corretto ed efficace svolgimento delle attività.”

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