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Le criticità applicative della direttiva sui consumatori

Con la nota sentenza n. 457 del 14 giugno 2017 la Corte di Giustizia Ue si è pronunciata sulle questioni pregiudiziali che le erano state sottoposte dal Giudice del Tribunale di Verona, Massimo Vaccari, in ordine ai rapporti tra l’ istituto dell’ adr dei consumatori (introdotto nel nostro ordinamento con il d.lgs.130/2015, che ha recepito la direttiva 2013/11) e quello della mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. 28/2010. In una recente ordinanza del medesimo magistrato sono state valutate le ricadute di tale decisione sull’ ulteriore corso del giudizio in questione ed in particolare sul procedimento di mediazione, al quale esso è soggetto ai sensi dell’ art. 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010. Il provvedimento si è incentrato su due condivisibili criticità: l’ applicabilità concreta della direttiva e l’ assistenza obbligatoria dell’ avvocato nelle procedure di mediazione che vede protagonisti i consumatori.

Per quanto concerne il primo punto viene giustamente rilevato che, fatti salvi i presupposti applicativi della sentenza ( leggi qui ), non ci sarebbero, sino ad oggi in Italia, organismi adr specializzati per la trattazione delle procedure sulle controversie bancarie di cui siano parti dei consumatori, con la conseguenza che ad essi non si applica, secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia, la direttiva 2013/11.

A tal proposito, occorre peraltro evidenziare che l’ art. 141, comma 4, codice del consumo, nel recepire la direttiva Adr consumatori, ha precisato che essa si applica anche «agli organismi di mediazione per la trattazione degli affari in materia di consumo iscritti nella sezione speciale di cui all’ articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 … previa la verifica della sussistenza dei requisiti e della conformità della propria organizzazione e delle proprie procedure alle prescrizioni del presente titolo». La normativa richiamata, però, a suo tempo non aveva istituito una “sezione speciale” di organismi specializzati nella materia del consumo bensì degli elenchi di «mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo» (art. 3, comma 3, D.m. 180/2010).

Il secondo punto affrontato dall’ ordinanza riguarda invece la presenza o meno dell’ avvocato in questa tipologie di controversie. Qui il dr. Vaccari rileva che la disciplina “domestica” della mediazione obbligatoria non rispetta la condizione dei costi stabilita dalla Corte, laddove prevede l’ assistenza difensiva obbligatoria (art. 5, comma 1 bis e art. 8, comma 1, d. lgs. 28/2010), poiché una simile modalità di svolgimento comporta dei costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso di avvocato attualmente vigenti, anche se a tale previsione normativa non è stata accompagnata quella sulle conseguenze della eventuale mancata assistenza difensiva ma, anche senza considerare l’ unico precedente noto (Trib. Torino 30 marzo 2016), che ha ritenuto che, a fronte di una simile situazione, la condizione di procedibilità non è realizzata, di fatto gli organismi di mediazione richiedono che le parti si presentino agli incontri assistite dai loro avvocati e non danno corso alla procedura se ciò non accade.

Per leggere la sentenza integrale vai nella nostra sezione Giurisprudenza, oppure strong> clicca qui

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A. avv. Pietro Elia

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