L’ inquilino (o conduttore di un contratto di affitto) moroso dovrà immediatamente procedere ad avviare il procedimento di mediazione nel corso di un giudizio di sfratto. L’ attivazione dovrà scattare successivamente alle disposizioni del giudice. Lo stabilisce una sentenza emessa dal Tribunale di Rimini lo scorso 24 maggio (giudice dott. Bruno Capodaglio). Nella sentenza si ribadisce anche che, in caso di inerzia da parte dell’ inquilino, il giudizio di opposizione diventa improcedibile e l’ ordinanza di rilascio, a questo punto, si trasforma in definitiva, con carattere di inoppugnabilità.
Il giudice in questione decide secondo il d.lgs. 28/2010 che, all’ art. 5 (commi 1 e 2) si esprime così: “Chi intende esercitare in giudizio un’ azione relativa ad una controversia in materia di…locazione…è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto l’ esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’ improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”. I commi 1 e 2 non si applicano, però, nei procedimenti per convalida di licenza e sfratto.
Cosa succede, dunque, all’ inquilino che non si attiva per portare avanti un procedimento di mediazione? Secondo la sentenza del Tribunale di Rimini, “A carico dell’ intimato opponente, non operoso in mediazione, resta l’ effetto della scelta di non avere coltivato la propria opposizione e, con essa, le proprie eccezioni finalizzate a paralizzare la domanda di condanna al rilascio del locatore. Per il locatore intimante, invece, che pure poteva attivarsi introducendo la mediazione, l’ inerzia paralizzerà le sue ulteriori domande (diverse da quella originaria di condanna al rilascio, come quella di pagamento somme)”.
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A cura dell’ Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano
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