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Mediazione ante causam: domanda improcedibile se non vengono esplicitate le ragioni della pretesa

Quando ci si accinge a porre istanza di mediazione ante causam occorre rendere ben chiare le ragioni della pretesa. Ciò vuol dire renderle esplicite e dettagliate, facendo riferimento a quello che poi costituirà l’ oggetto della domanda giudiziale. In caso contrario non potrà avverarsi la condizione di procedibilità. È come al solito molto chiaro senza lasciare spazio a dubbi il Giudice dott. Massimo Vaccari del Foro di Verona. Anche in questa sentenza dello scorso 15 dicembre che tratta di una mediazione esperita da una srl nei panni della parte attrice contro un istituto bancario.

Nel caso in oggetto la parte attrice aveva esperito il tentativo di mediazione ante causam, ma tale tentativo è stato soggetto ad improcedibilità della domanda (secondo l’ art. 5 comma 1 bis del d. lgsl. 28/2010). Il perché è presto detto: le ragioni della pretesa non venivano esplicitate ma solo accennate, senza quindi dare la possibilità al giudice di individuare correttamente la materia del contendere. In particolare, le ragioni della pretesa dell’ attrice sono state indicate, testualmente, nella “applicazione di interessi illegittimi su n.2 rapporti contrattuali”.

Occorre ricordare, quindi, che l’ esplicitazione delle ragioni delle pretese oggetto di mediazione costituisce requisito di validità della procedura, come si evince dal disposto dell’ art.4, II comma, d.lgs. 28/2010. Per questo motivo il Giudice assegna un termine di 15 giorni per ripresentare la domanda di mediazione, con riguardo alle ragioni delle pretese azionate in giudizio.

Leggi la sentenza integrale nella nostra sezione Giurisprudenza, cliccando qui .

A cura dell’ Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano

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