• Sei qui:
  • Home >
  • News >
  • Mediazione delegata: l’effettiva partecipazione delle parti è necessaria

Mediazione delegata: l’effettiva partecipazione delle parti è necessaria

Si torna a parlare di mediazione delegata dal Giudice con una recentissima sentenza, del 14 luglio scorso, che arriva dal Tribunale di Roma (estensore dott. Massimo Moriconi). Viene ribadito il concetto che in una mediazione delegata l’effettiva partecipazione alla procedura delle parti è necessaria. Per “effettiva” si intende che non bisogna fermarsi all’incontro informativo e che le parti garantiscano la loro presenza di persona, non limitandosi ad inviare gli avvocati difensori.

La sentenza si riferisce, in particolare, ad una causa di tipo sanitario, ma qui il Giudice ritiene non procedibile la domanda dell’attrice, perché palesemente infondata, condannandola, altresì, a pagare le spese e a rispondere della condotta valutabile nel merito della causa ex art. 116 del codice di procedura. Nel verbale di mediazione si sottolinea come in mediazione compariva solo l’avvocato della parte istante, senza che quest’ultima fosse presente, non adducendo alcun tipo di motivazione e giustificazione.

Nella sentenza Moriconi sottolinea molto chiaramente che l’art.8 primo comma del decr.lgsl.28/10 è molto chiaro al riguardo: “Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato. Quindi la presenza personale della parte è predicata dalla legge come indefettibile”.

Si continua poi ribadendo che “ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art.5 decr.lgsl.28/’10 come modificato dal D.L.69/’13 è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa”.

Leggi la sentenza integrale nella sezione Giurisprudenza cliccando qui.

A cura dell' Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano

Tutta la disponibilità e l'efficienza del Team Concilia Lex!

La Concilia Lex mette a disposizione dell’utente, tutta la disponibilità ed efficienza, di personale altamente qualificato, per rispondere ad ogni problematica relativa alle attività svolte ed ai servizi erogati dalla società.

E’ possibile chiamare la nostra segreteria al numero 0815176153 e parlare con una nostra operatrice, che saprà fornire tutte le risposte alle vostre domande, dalla gestione di una pratica, alla presentazione di un’istanza oppure semplicemente ricevere informazioni sugli orari d'ufficio.

Non esitare, contattaci!

Lascia i tuoi dati e un nostro esperto ti ricontatterà presto

Informativa

Email e Newsletter


E' necessario barrare il codice di controllo reCAPTCHA