Il mediatore è tenuto a trascrivere nel verbale negativo qualsiasi elemento fattuale utile al giudice per valutare la ritualità della partecipazione. Lo stabilisce in un’ ordinanza di qualche tempo fa (14 dicembre 2015) il Tribunale di Roma nella persona del Giudice dott. Massimo Moriconi. L’ ordinanza è importante anche se non attualissima perché evidenzia un principio sempre valido all’ interno delle procedure di mediazione.
Nel caso specifico si tratta di una mediazione tra una parte attrice sempre presente di persona a qualsiasi incontro, e di una convenuta (un istituto finanziario) mai presentatosi con rappresentanti di persona (senza addurre validi motivi di giustificazione) e inviando il difensore. Terza chiamata in causa: un’ assicurazione (anch’ essa presente solo attraverso il difensore). Ad ogni modo sussistono concrete possibilità conciliative, che sono state frustrate nel procedimento di mediazione dalla irrituale partecipazione dei convenuti. Il giudice decide che: “Attese le conseguenze che possono derivare a carico delle parti dalla mancata o irrituale partecipazione alla mediazione, si concede alle stesse la possibilità di rinnovare la mediazione in modo rituale”.
A questo punto vengono concessi 15 giorni per depositare domanda di mediazione (di cui al secondo comma dell’ art.5 del decr.legisl.4.3.2010 n.28). Con ciò si nota il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto. Il Giudice sottolinea però quanto sia necessaria, ai fini della validità della mediazione, la presenza fisica delle due parti.
Viene poi ricordato in questa ordinanza come il procedimento di mediazione sia improntato alla riservatezza “al fine di garantire la massima libertà delle parti di poter fra di loro dialogare, esporre i propri punti di vista, effettuare proposte, ammissioni, richieste, chiarimenti e quant’ altro…”. Si conclude, perciò, che non si devono verbalizzare da parte del mediatore né possono essere propalate da chiunque (compresi gli avvocati delle parti) tali dichiarazioni che men che meno possono essere oggetto di testimonianza e cose simili. In conclusione, dunque il mediatore deve e chiunque ne abbia interesse può, trascrivere ogni elemento fattuale utile a consentire al giudice di valutare la ritualità della partecipazione o la mancata partecipazione delle parti al procedimento di mediazione.
Leggi l’ ordinanza integrale cliccando qui nella nostra sezione “Giurisprudenza”.
A cura dell’ Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano
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