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Mediazione demandata: la parte assente ingiustificata è sempre condannata

Se durante il procedimento di mediazione demandata dal giudice qualsiasi parte (attrice o convenuta o una parte terza) si assenta in maniera ingiustificata la parte assente viene sempre condannata: o applicando il disposto dell'art. 96 co. III° cpc (in caso di parte dichiarata soccombente nel giudizio, dal momento che viene contestata una colpa grave), oppure pagando una sanzione equivalente al contributo unificato, in caso di parte non soccombente.

È quanto stabilisce una sentenza molto articolata ed interessante emessa dal Tribunale di Roma (Giudice dott. cons. Moriconi) lo scorso 23 giugno in merito ad una causa che aveva per oggetto una lite in materia sanitaria. Qui viene chiarito anche come ”nell’ipotesi che taluna delle parti non sia disponibile ad aderire all’accordo, ne dovrà essere esposto a verbale il motivo in modo specifico, in modo da consentire al giudice di regolare, con la sentenza, le posizioni delle parti secondo giustizia”. Si ribadisce, perciò, come la partecipazione al procedimento di mediazione demandata debba essere effettiva, mentre l’assenza ingiustificata è ad ogni modo “comportamento valutabile nel merito della causa e può attingere alla stessa procedibilità della domanda”.

Nello specifico, la causa in oggetto vedeva come protagonisti una parte attrice che esigeva un risarcimento danni da un chirurgo e da una casa di cura (convenute) per un intervento al ginocchio riuscito male e che aveva richiesto un ulteriore intervento presso un’altra struttura. C’era poi una parte terza rappresentata dalla compagnia di assicurazioni scelta dal medico. In una prima seduta di mediazione demandata il giudice aveva condannato convenute e parte terza (non presente) al pagamento di una certa somma come risarcimento danni alla parte attrice. La compagnia di assicurazioni si era detta però estranea alla condanna, precisando in una comunicazione che “non avrebbe pagato per il chirurgo, dal momento che l’esito negativo dell’intervento dipendeva dall’imperizia del chirurgo stesso”.

Qui è interessante sottolineare che sebbene il Giudice concordi nel merito con la compagnia assicurativa (“l’intervento chirurgico da parte del medico sulla persona dell’attrice è stato, per come impostato ed eseguito, viziato da imperizia”) non può però non rilevare che la stessa compagnia assicurativa non solo non si è mai presentata in mediazione, nonostante l’ordine del giudice stesso, ma addirittura aveva affermato di esserne stata esonerata! Tale comportamento dell’Assicurazione si è rivelato causa primaria del fallimento del percorso di mediazione: “Infatti, in assenza del chiamato in causa (garante) non si vede come si sarebbe potuto raggiungere un accordo valido ed efficace. […]”. Da qui la condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato.

Per leggere la sentenza integrale vai nella nostra sezione Giurisprudenza, cliccando qui .

A cura dell' Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano

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