Mediazione demandata e compagnie assicurative. Nella recente sentenza (datata 29 maggio 2017) della XIII sezione del Tribunale di Roma, estensore Giudice dott. Massimo Moriconi, si pone l’ atavico problema del rifiuto quasi sempre incondizionato delle compagnie assicuratrici, alle quali seguono istituti bancari ed enti pubblici (in primis le ASL) . Il più delle volte non è dato comprendere le ragioni di questa persistente resistenza ad una soluzione stragiudiziale della controversia, tenuto conto dell’ economicità di quest’ ultima e della sua rapidità sotto l’ aspetto temporale.
Nel caso di specie, la compagnia assicuratrice veniva citata a seguito della manleva azionata dalla sua cliente affinché ne rispondesse dell’ eventuale risarcimento di controparte. Il Giudice Moriconi, a seguito delle movenze procedurali della causa in oggetto, ha ritenuto che “in relazione a quanto emerso allo stato degli atti (ed in particolare dalle dichiarazioni di A.M. in relazione ai fatti esposti da V.V.) le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo. Infatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una tale soluzione, che va assunta in un’ ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per tutte”.
Alla luce di tali considerazioni, il Dr. Moriconi ha formulato una proposta ex art. 185 c.p.c., motivata anche se ciò non previsto dalla normativa e pertanto anche supportata anche da elementi che avrebbero potuto orientare le parti verso un possibile accordo. Ma non si ferma qui, poiché in caso di mancata accettazione della proposta ha previsto l’ invio in mediazione davanti ad un Organismo di mediazione di comprovata qualità professionale, richiedendo altresì l’ effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente.
Prosegue, inoltre, aggiungendo che […] “la mancata partecipazione (ovvero l’ irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa”. Nonostante la chiarezza e l’ esaustività dell’ ordinanza, la compagnia assicuratrice non ha inteso aderire alla mediazione, quindi disattendendo l’ ordinanza ex art. 5 comma 2, ritenendo opportuno persistere nella via processuale. Alla luce di tale comportamento il Giudice ha ritenuto condannare l’ assicurazione sia nel merito che ai sensi dell’ art. 96 2 co c.p.c. ritenendo indubbia la sussistenza della gravità della colpa, se non addirittura del dolo, inteso come volontaria e consapevole volontà di eludere l’ ordine del giudice.
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A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.
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