Esistono casi in cui una controversia può essere sottoposta sia a mediazione civile e commerciale che a negoziazione assistita. Lo prevede l’ art.3, comma 5, del D.L. 132/2014. Secondo quanto stabilito dal Tribunale di Verona, terza sezione civile, in un’ ordinanza del 12 maggio scorso (giudice il dott. Massimo Vaccari) tale articolo del D.L. 132/2014, poi convertito nella legge del 10 novembre 2014 potrebbe avere dei sospetti di illegittimità costituzionale (per contrasto con l’ art. 24 comma 1 della Costituzione), tanto che se la materia della controversia rientra in quelle previste dall’ art. 5 del d.lgs 28/2010 per la mediazione obbligatoria non può sussistere anche negoziazione assistita.
Nel caso specifico la parte attrice lamentava una condotta diffamatoria (a mezzo stampa e per violazione delle regole della concorrenza) dei convenuti nei suoi confronti e chiedeva un risarcimento pari a circa 20 mila euro. A prima vista, perciò, la controversia si sarebbe potuta ascrivere a negoziazione assistita, proprio per l’ entità della somma richiesta, sotto i 50 mila euro. In realtà essa va annoverata anche nell’ esperimento di mediazione obbligatoria, dal momento che la materia della diffamazione per mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità rientra proprio in quelle previste dall’ art.5, comma 1-bis del d.lgs. 28/2010.
Per il giudice del Tribunale di Verona in questa ordinanza, dunque, la sussistenza di mediazione obbligatoria e negoziazione assistita ha ragione di esistere solo nei casi in cui la medesima domanda o una pluralità di domande distinte siano soggette a condizioni di procedibilità diverse, rifacendosi allo stesso art. 3 del D.L. 132/2014 ma al comma 1, dove l’ obbligo di negoziazione assistita viene escluso per le liti che rientrano nelle materie previste dalla mediazione obbligatoria.
A cura dell’ Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano
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