Quando ad avviare una procedura di mediazione è un Tribunale territorialmente non competente, la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile. È il Tribunale di Napoli Nord a pronunciarsi in questi termini, in una sentenza dello scorso 14 marzo emessa dal Giudice Unico Felice Angelo Pizzi, nell’ ambito di un giudizio di opposizione ad un’ esecuzione di sfratto.
In questa sentenza, in realtà, sono due gli aspetti degni di nota. Il primo è proprio quello della non competenza territoriale dell’ organismo di mediazione a cui era stata eseguita domanda di mediazione da parte del locatore. Quest’ ultimo, rispettando il termine dei 15 giorni attinenti la mediazione obbligatoria (dal momento che la materia della locazione rientra a tutti gli effetti nell’ obbligatorietà del procedimento) si era però rivolto all’ organismo della Camera di Commercio di Napoli, incompetente per la causa che invece aveva competenza nel territorio di Napoli Nord (con Tribunale sede ad Aversa). Tale incompetenza è stata eccepita, poi, dal conduttore.
Il secondo aspetto riguarda invece quello dei tempi. Il successivo tentativo di avviare la mediazione, infatti, portato avanti sempre dalla parte locatrice, era arrivato troppo tardi, cioè fuori dai termini assegnati dal giudice. Questo perché il termine dei quindici giorni per la presentazione di un’ istanza di mediazione ha carattere di perentorietà. E secondo l’ opinione prevalente in giurisprudenza ”I termini sono perentori non solo quando vengono espressamente definiti tali dalla legge, ma anche quando la normativa vigente riconnette allo spirare del termine la decadenza dal potere di compiere un atto”.
Le conseguenze di tutto questo sono dunque due: la prima, che la fase del processo a cognizione piena diventa improcedibile, e la seconda, che l’ ordinanza provvisoria di rilascio diventa definitiva. Per leggere la sentenza integrale entra nella sezione Giurisprudenza del sito web di Concilia Lex!
A cura dell’ addetto stampa Brain Med, dott.ssa Jenny Giordano
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