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Mediazione obbligatoria: condannata la mancata partecipazione della convenuta

La mancata partecipazione alla mediazione della convenuta, la quale asserisce la piena fondatezza della propria posizione, non potrà essere assolutamente giustificata. Lo stabilisce una sentenza del Tribunale di Udine datata 16 maggio 2016, sentenza in cui il Giudice, dott. Andrea Zuliani, condanna la convenuta al versamento del contributo unificato, nonché alla restituzione di diverse cifre di denaro.

Nel caso di specie gli attori sono semplici persone fisiche, mentre la convenuta è una banca. La causa, che ha origini molti anni addietro (2001), ha come argomento la locazione finanziaria. Questi i fatti in breve: attore e Banca stipularono il 12 ottobre del 2001 un contratto di leasing a tasso variabile avente ad oggetto un immobile. Dopo diversi anni gli attori chiedono l'accertamento della nullità parziale del contratto per la ritenuta pattuizione di interessi superiori alla soglia antiusura. Chiedono quindi che la banca restituisca tutto ciò che ha incassato, compresi gli interessi. La Banca, di contro, chiede il rigetto di tutte le domande, contestandone la fondatezza sotto ogni profilo. Dopo aver effettuato le valutazioni del caso, il Giudice della causa stabilisce che in effetti il tasso del pagamento di mora era sopra la soglia dell’antiusura. Si decide, a questo punto, di esperire il tentativo di mediazione.

Qui la convenuta, la Banca, non si presenta, mantenendo la piena fondatezza delle sue posizioni. Il Giudice del Tribunale di Udine, allora, si rifà all'art. 8, comma 4 bis, del decreto legislativo n° 28 del 2010, come modificato dall'art. 84, comma 2, del decreto legge n° 69 del 2013: “La parte convenuta, che non ha partecipato alla mediazione obbligatoria preventiva , deve essere condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio” . Infatti, la motivazione addotta per giustificare la mancata comparizione davanti al mediatore appare incongrua, facendo riferimento ai motivi della ritenuta piena fondatezza della propria posizione, come se la mediazione obbligatoria fosse imposta dalla legge solo alle parti che non ritengano di avere pienamente "ragione”.

Leggi la sentenza integrale nella nostra sezione Giurisprudenza, cliccando qui . A cura dell' Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano

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