Ormai la genericità delle ordinanze ex art. 5 comma 2 D.lgs. 28/2010 è un lontano ricordo dopo oltre 3 anni questa crescita è dovuta ad un senso di responsabilità della magistratura italiana che va stigmatizzata positivamente.
Il Tribunale di Napoli Nord, nell’ ultima ordinanza avente ad oggetto l’ invio delle parti in mediazione, statuisce in maniera precisa e circostanziata un vero e proprio decalogo di una corretta instaurazione della procedura di mediazione, al fine di non incorrere nella sanzione più grave dell’ improcedibilità della domanda giudiziale.
Il cuore del provvedimento parte da un palese riferimento al principio di effettività, richiamando l’ art. 8 D.Lgs. 28/2010 che implica la volontà di favorire la comparizione personale della parte, quale indefettibile e autonomo centro di imputazione e valutazione di interessi, ad esclusione di ipotesi eccezionali quali l’ ipotesi di delega organica del legale rappresentante di società oppure di delega del contitolare del diritto al contrario il mero transitorio impedimento a presenziare della persona fisica dovrebbe comportare un rinvio del primo incontro.
Successivamente ribadendo la sanzione di improcedibilità della domanda in quanto obbligatoria, il mediatore nel primo incontro deve chiedere alle parti di esprimersi sulla “possibilità” di iniziare la procedura di mediazione vale a dire sulla eventuale sussistenza di impedimenti all’ effettivo esperimento della medesima e non sulla volontà delle parti, dal momento che in tale ultimo caso si tratterebbe non di mediazione obbligatoria ma di mediazione facoltativa rimessa al mero arbitrio delle parti con evidente, conseguente e sostanzialeinterpretatio abrogans del complessivo dettato normativo e assoluta elusione delle sua finalità esplicitamente deflattiva.
In caso di mancato accordo, ai sensi dell’ art. 11 comma 1 , quando l’ accordo non è raggiunto il mediatore può formulare una proposta di conciliazione anche indipendentemente dalla concorde richiesta delle parti.
Per quanto concerne il termine dei 15 giorni concesso per attivare la mediazione se ne ribadisce la sua perentorietà, prevedendo appunto l’ improcedibilità della domanda e che il mediatore, sulla base della lettura degli atti messi a disposizione dalle parti e se del caso previa nomina da parte dell’ organo di mediatore ausiliario o avvalendosi di esperto iscritto all’ albo, formuli, come previsto dalla legge, in caso di mancato accordo, una proposta conciliativa indipendentemente dalla concorde richiesta delle parti.
Anche in questo caso, specialmente per quanto concerne l’ attività del mediatore, ci troviamo di fronte ad un eccesso di “processualizzazione”, ma dato il momento storico, la spinta operata dalla magistratura è comunque da ritenersi apprezzabile alla luce del graduale aumento delle mediazioni demandate nell’ ultimo anno.
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A cura del Responsabile Scientifico Concilia Lex Avv. Pietro Elia
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