Il giudice, una volta disposta la mediazione delegata, può decidere di invitare le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l’ esito della mediazione stessa. Lo strumento prescelto è una nota da depositare in Cancelleria. In questo modo si verrà a stabilire un termine (nel caso di specie almeno dieci giorni prima dell’ udienza) in cui la suddetta nota dovrà contenere informazioni riguardanti l’ eventuale mancata (fattiva) partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo; le eventuali ragioni di natura preliminare che hanno impedito l’ avvio dell’ effettivo procedimento di mediazione; ed i motivi del rifiuto dell’ eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore.
Il provvedimento che mette nero su bianco tale decisione è stato preso dal Tribunale di Firenze lo scorso 17 febbraio attraverso il giudice, dott.ssa Ada Mazzarelli, il quale ha ritenuto opportuno basarsi sull’ articolo 5 comma 2 del decr.lgs. 28/2010 (come modificato dalla legge 98 del 2013). Vengono tenuti fermi i caposaldi, dunque, che “le parti sostanziali, assistite dagli avvocati, esperiscano il procedimento di mediazione presso un organismo di mediazione accreditato […]” e del “deposito della domanda di mediazione entro il termine di 15 giorni”. Viene poi specificato come “il mancato esperimento dell’ effettivo tentativo di mediazione è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda”.
Fatto ciò, dunque, secondo questo giudice, gli avvocati delle parti dovranno informare i loro assistiti di tutto quanto è stato disposto, e le parti in causa dovranno comunicare, tramite i loro avvocati, l’ esito della mediazione, con nota da depositare in Cancelleria almeno dieci giorni prima dell’ udienza successiva. All’ interno della nota dovranno essere contenute specifiche informazioni riguardanti l’ eventuale mancata partecipazione delle parti con ingiustificato motivo, le eventuali ragioni che hanno impedito l’ avvio del procedimento di mediazione e, infine, l’ elenco degli eventuali motivi che hanno condotto ad un rifiuto della proposta di conciliazione da parte del mediatore.
A cura dell’ addetto stampa Concilia Lex S.p.A. dott.ssa Jenny Giordano
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