In un’ opposizione a decreto ingiuntivo l’ opponente è tenuto a pagare le indennità alla parte opposta, rifacendosi all’ annullamento da parte del Ministero della Giustizia della sentenza Tar Lazio 1351/2015. La sentenza in oggetto, emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore (giudice dott.ssa Katia Gamberini) il 26 aprile di quest’ anno, riguarda infatti l’ opposizione a decreto ingiuntivo ed il mancato pagamento delle indennità alla parte opposta della mediazione dopo che da quest’ ultima era stata invocata la sentenza Tar Lazio 1351/2015 poi modificata dal Consiglio di Stato.
Così i fatti: ricevuto un decreto ingiuntivo per un pagamento di fatture a seguito di una procedura di mediazione, la società opponente cita l’ opposto a comparire innanzi al giudice sostenendo l’ illegittimità dello stesso decreto ingiuntivo per la sentenza Tar del Lazio 1351/2015, secondo cui “non era possibile più richiedere la corrisponsione di somme di denaro a titolo di spese di avvio né a titolo di indennità in sede di primo incontro”. L’ opposta confutava tutte le motivazioni dell’ opponente. A questo punto il giudice Gamberini sottolinea come “la non corresponsione riguardava le spese di segreteria e/o avvio nell’ ipotesi in cui la mediazione non si fosse effettivamente espletata, ovvero le parti manifestavano al primo incontro informativo programmatico la volontà di non entrare nel merito della controversia e non allorquando avevano sottoscritto il verbale di proseguimento […] accettando di provvedere al pagamento dei diritti di avvio e delle indennità”. Il Giudice aggiunge poi che la sentenza del Tar in oggetto è stata impugnata dal Ministero della Giustizia dinanzi al Consiglio di Stato, ritenendo le spese di avvio e/o segreteria legittime.
Altro argomento di questa sentenza è la sottoscrizione del verbale di proseguimento, a cui il giudice si è riferito e sul quale poi sono maturate le indennità. In particolare l’ opponente sosteneva che non fossero dovute spese di avvio e le indennità, portando come base delle sue convinzioni la sentenza TAR Lazio n. 1351 /2015. Il giudizio si è concluso per entrambe le motivazioni con il rigetto dell’ opposizione (con conferma, quindi del Decreto Ingiuntivo) e la condanna dell’ opponente a pagare alle spese.
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A cura dell’ Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano
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