Quando si determina una controversia tra un avvocato ed un cliente, adducendo come motivazione da parte del primo il mancato pagamento della parcella, agire in giudizio non garantisce la certezza di recuperare il credito e di procedere in maniera economica, per cui si può tentare mediazione civile. È quanto si evince dall’ ordinanza del 14 ottobre del 2015, emessa dal Tribunale di Milano (estensore giudice dott.ssa Enrica Manfredini), in cui il giudice stesso, dopo aver prima analizzato tutto il caso nei dettagli, arriva alla conclusione che entrambe le parti dovessero procedere ad una mediazione civile, ritenendo per niente economico istruire un giudizio per una cifra che non raggiungeva i 5 mila euro.
Analizzando punto per punto il caso, il giudice osserva, innanzitutto che, ai sensi dell’ art.3 comma I d.l. 132 del 2014 “chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50 mila euro deve, tramite il suo avvocato, invitare l’ altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita”. Quando però la parte, come in questo frangente, può stare in giudizio da sola, perché avvocato, la disposizione sulla improcedibilità della domanda non si applica, seguendo l’ art.3 comma VII d.l.132/2014. La domanda, pertanto, si può ritenere procedibile per mediazione civile, in questo caso per composizione amichevole della controversia.
Secondo tale sentenza, dunque, si procede attraverso la cosiddetta “mediazione ex officio”, prevista dalla legge del 9 agosto 2013, n.98 ed il mediatore (così stabilito dal magistrato Manfredini), può affrontare in sede conciliativa anche le ulteriori pretese creditorie emerse in corso di causa, estendendo la trattativa a fatti di lite considerati in modo complessivo. Anche in questo caso, però, l’ esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità, per cui “la domanda di mediazione va presentata mediante deposito di un’ istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia” .
Leggi l’ ordinanza integrale nella sezione Giurispudenza del nostro sito, cliccando qui .
A cura dell’ Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano
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