Anche l’ attività portata avanti dall’ avvocato difensore in sede di mediazione può essere posta a carico dello Stato in caso di previa ammissione al Gratuito Patrocinio. Ciò avviene in conformità con il costante orientamento giurisprudenziale. In più nella determinazione dei compensi vanno applicati i criteri di cui all’ art.82 DPR 115/2002. E’ quanto stato stabilito da un’ ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno del 12 settembre 2016.
In pratica, l’ ordinanza: “Visto il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in data 29.10.2015 e ritenuto che, in conformità con il costante orientamento giurisprudenziale, anche l’ attività espletata dal difensore in sede di mediazione debba essere posta a carico dello Stato in caso di previa ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato e che debba essere liquidata in relazione ai parametri dell’ attività stragiudiziale” considera l’ art. 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002, in base al quale “l’ onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’ autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità.
E’ interessante notare come nel determinare il compenso si tenga anche conto della natura dell’ impegno professionale, e come questo avvenga sia in relazione all’ incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa; sia della richiesta, in considerazione del numero degli incontri avanti al mediatore (uno) della limitata complessità dell’ incarico e dell’ impegno necessario al suo espletamento.
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A cura dell’ addetto stampa Concilia Lex S.p.A. dott.ssa Jenny Giordano
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