In una nota del Ministero della Giustizia del 4 maggio scorso viene chiarito come “la possibilità di iniziare una procedura di mediazione è testualmente legata alla volontà delle parti”. Questo per definire la natura intrinseca del primo incontro, durante il quale, se non si giunge ad un accordo di entrambe le parti, l’ attività di mediazione non è stata effettivamente esperita. Di conseguenza l’ organismo di mediazione non potrà richiedere alcun compenso […]. Pertanto occorre acquisire in modo inequivocabile la volontà delle parti sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, in caso effettivo, procedere con lo svolgimento (art. 14 nota Min.Giu.04/05/2016). La procedura, dunque, si dovrà effettivamente svolgere, e solo allora saranno dovute le indennità.
La nota ministeriale chiarisce quanto già era stato deciso qualche giorno prima, lo scorso 28 aprile, dal Tribunale di Roma nella persona del Giudice Massimo Moriconi, che con la sua sentenza si allinea all’ orientamento del Tribunale di Firenze. In tale sentenza, in pratica, si stabilisce come l’ incontro informativo non sia per nulla assimilabile alla mediazione vera e propria, ma ne costituisca esclusivamente la sua fase preliminare. Ragion per cui, fin quando la mediazione non è effettivamente svolta, la condizione di procedibilità non può essere avverata.
Se, perciò, in una mediazione demandata, durante il primo incontro le parti decidono di non voler proseguire, il procedimento sarà dichiarato concluso in maniera negativa ma non ci sarà alcuna condizione di procedibilità. Importante, anche in un caso del genere, il ruolo del mediatore. Come infatti viene sottolineato nella sentenza del Tribunale di Roma, le parti potranno chiedere a quest’ ultimo di mettere a verbale le ragioni della loro mancata volontà di andare avanti nel procedimento. Qualora venissero a mancare tali dichiarazioni il rifiuto delle parti di proseguire non sarà in alcun modo giustificato.
E se una delle parti (quella istante) intende proseguire oltre il primo incontro e l’ altra no, e non adduce motivazioni valide? In questo caso la parte convocata dovrà pagare un importo pari al contributo unificato previsto per il giudizio e “risarcire” l’ altra parte con una somma che sarà decisa dal giudice. Senza dimenticare che comunque, prima della decisione del giudice, tale parte dovrà spiegare le ragioni del rifiuto al mediatore.
A cura dell’ Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano
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