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Quando l’invito di mediazione viene parificato ad un atto giudiziario

Non è uno scherzo, il Tribunale di Nola, con l’ordinanza dello scorso 16 giugno, ha inteso dipanare una complessa questione di notificazione avente ad oggetto l’accertamento di un’usucapione contro dei convenuti contumaci.

In sostanza la notifica della convocazione di una delle parti in causa dichiarata contumace non andava fatta ex art. 143 c.p.c., ma tramite i pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. . Quindi di conseguenza anche l’istanza di mediazione andava notificata con le medesime modalità previa autorizzazione del Presidente del Tribunale competente. Alla luce di tale ragionamento il Giudice ha ritenuto che la nullità della notifica riguardi anche l’istanza di mediazione e quindi oltre a rimettere alla causa del ruolo, sono stati nuovamente assegnati i fatidici 15 giorni per rinnovare l’istanza di mediazione.

Il provvedimento esprime un’interpretazione analogico- estensiva che lascia alquanto perplessi. Quanto alle modalità della comunicazione dell’istanza di mediazione, la legge nulla dispone, se non che si debba trattare di modalità idonee ad assicurarne la ricezione da parte del destinatario. Però autorevole dottrina sostiene che, non trattandosi di atto processuale, deve escludersi il richiamo agli artt. 136 ss. c.p.c. e le modalità concrete della comunicazione dell’istanza - stabilite nei singoli regolamenti - potranno essere le più varie, in ossequio al generale principio di libertà delle forme, proprio del procedimento di mediazione, purché rispondano all’unico requisito prescritto dell’idoneità ad assicurare la ricezione degli atti.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avv. Pietro Elia

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