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Responsabilità medica: mediazione utile a tutte le parti purché sia garantita la loro presenza

Nell’ àmbito di un giudizio di accertamento della responsabilità medica, tutte le parti del processo hanno interesse a partecipare alla mediazione (paziente, medico, assicurazione come terza chiamata). All’ interno di un procedimento di mediazione demandato dal Giudice, poi, se si presenta solo una delle due parti (in questo caso il medico), con domanda riconvenzionale, mentre le altre due addivengono ad un accordo, accade che la mediazione non perda in efficacia, dal momento che va ancora definita la situazione di chi è presente in mediazione come estraneo all’ accordo tra le altre due parti. La mediazione demandata, inoltre, non va vista come semplice invito, ma come “un ordine presidiato da sanzioni”.

E’ , in estrema sintesi, quanto stabilito da una sentenza molto articolata e particolareggiata, emessa dal Tribunale di Roma il 28 novembre scorso (Giudice dott. cons. Massimo Moriconi). I fatti in breve: una donna si rivolge al Tribunale citando in causa il medico che, dopo un’ operazione di sostituzione delle protesi mammarie, peraltro riuscita bene, le effettua un intervento di blefaroplastica con risultati definiti “disastrosi” dalla sentenza in oggetto. Adduce le prove di quello che sostiene ed il Giudice le dà ragione, anche se le ingiunge di pagare il primo intervento effettuato ed andato a buon fine. Il medico si oppone e resiste. Il giudice, infine, invia in mediazione. A questo punto, nella sentenza in oggetto, si ribadisce come la mediazione demandata dal giudice costituisca “non un semplice invito, bensì un ordine presidiato da sanzioni”.

In mediazione si presenta solo il medico in riconvenzionale, mentre la parte attrice con la terza chiamata (la paziente e l’ assicurazione) sono assenti, facendo sapere di essere addivenuti ad un accordo utile ad evitare la lite processuale. Qui si ribadisce come “Ai sensi e per l’ effetto del secondo comma dell’ art.5 decr. lgsl 28/10, come modificato dal D.L69/13 è richiesta l’ effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati siano presenti le parti personalmente”. Quindi il fatto che attrice ed assicurazione fossero sopraggiunti ad un accordo non giustifica la mancata presenza, anzi, ciò potrebbe costituire argomento per indebolire, nello specifico, la tesi giuridica della parte attrice. Per cui, anche se il medico alla fine verrà condannato al pagamento delle spese in causa a favore dell’ attrice, quest’ ultima dovrà comunque corrispondere, insieme all’ assicurazione, al pagamento del contributo unificato dovuto per il giudizio, a causa della non comparizione in mediazione.

Per leggere la sentenza integrale vai alla sezione Giurisprudenza qui sul sito, oppure clicca qui .

A cura dell’ Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano

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