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Se il tentativo di mediazione non viene eccepito prima del giudizio effettivo la domanda è improcedibile

L'attivazione della procedura di mediazione solo a seguito di disposizione del Giudice e la mancata partecipazione personale della parte istante, costituiscono valide motivazioni per la dichiarazione di improcedibilità della domanda. La sentenza, emessa dal Tribunale di Pistoia (funzione di Giudice Unico avv. Massimo Nistri) il 25 febbraio del 2015, ha come oggetto una controversia in materia di condominio, quindi passabile di procedimento di mediazione obbligatoria.

La parte attrice qui introduce al giudizio al fine di annullare una delibera assembleare di condominio, a causa del mancato rispetto del preavviso e della mancata indicazione dei votanti e della maggioranza. Il condominio, invece, si costituisce come parte convenuta ed eccepisce l’improcedibilità della domanda, per il semplice motivo che precedentemente non era stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria. Ritiene, inoltre, la parte convenuta, che la delibera impugnata sia stata già sanata.

A questo punto il giudice non può far altro che constatare l’effettivo mancato tentativo di esperimento della mediazione obbligatoria, e secondo l’art. 5 comma 1 bis del decr. Lgs. 28/2010, concedeva un termine alle parti per la presentazione della domanda. Il giorno fissato per la mediazione, però, mentre la convenuta si presenta e resta sempre ferma sulle sue convinzioni, la parte attrice non si presenta e non fa pervenire giustificato motivo. La domanda della parte attrice, di conseguenza, viene dichiarata improcedibile per mancato effettivo svolgimento di tentativo di mediazione obbligatoria. La parte attrice, inoltre, viene condannata al pagamento del contributo unificato dovuto per il giudizio. Questo perché, per essere valido, un tentativo di mediazione obbligatoria deve prevedere: 1) la presentazione della domanda di mediazione prima della causa effettiva; 2) la presenza delle parti in mediazione, in particolare della parte attrice (art. 5, comma 2, decr. Lgs. 28/2010). In questo caso entrambi gli aspetti risultano dunque non espletati.

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A cura dell' Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano

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