Quando una domanda riconvenzionale risulta “inedita” scatta la mediazione obbligatoria, ovviamente se la materia attinente rientra in quelle previste dalla legislazione in questo àmbito. È quanto stabilisce il Tribunale di Verona (giudice dott. Massimo Vaccari) nell’ ordinanza dello scorso 12 maggio(leggila cliccando qui ), all’ interno di una causa tra una banca ed un suo cliente, laddove la prima risulta essere la convenuta che aveva proposto riconvenzionale.
Dal momento che la questione è ancora aperta in giurisprudenza, occorre esaminare volta per volta ogni singola circostanza. Nel caso specifico la riconvenzionale è stata avanzata dalla banca verso la parte attrice per un saldo ancora non effettuato da quest’ ultima. Il tribunale, una volta rilevato difetto di procedibilità e rinviata l’ udienza per depositare istanza di mediazione anche se si era già svolta una seduta precedente (in cui però non si era discusso dell’ oggetto addotto dalla banca) rileva che si è in presenza di domanda riconvenzionale “inedita” e come tale “soggetta a mediazione ai sensi dell’ art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010”.
Tre le motivazioni elencate dal giudice Vaccari. La prima riguarda l’ interpretazione da parte della Cassazione di una norma “identica nella sua prima parte all’ art. 5 comma 1 bis d.lgs. n. 28/2010 (ossia l’ art. 46 l. n. 3/1982, ora art. 11 d. lgs. n. 150/2011 in materia di contratti agrari), “nel senso che l’ onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione sussiste anche nei confronti del convenuto che proponga una riconvenzionale secondo uno dei criteri di collegamento previsti dall’ articolo 36 c.p.c.”. La seconda verte sul termine “convenuto”, che viene utilizzato dall’ art. comma 1bis del d.lgs. n. 28/2010 “per indicare il soggetto che eccepisce l’ improcedibilità della domanda ben può essere riferito all’ attore rispetto alla domanda riconvenzionale”. L’ ultima motivazione, infine, insiste sul fatto che escludendo la domanda del convenuto dall’ ambito di applicazione dell’ art. 5 “si provocherebbe un’ ingiustificata disparità di trattamento tra attore e convenuto del tutto illegittima”.
A cura dell’ Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano
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