La parte opponente ad un decreto ingiuntivo che assume contegno non consono ad una mediazione, non partecipando personalmente al primo incontro di mediazione delegata, in più adducendo giustificazioni poco verosimili (come ad esempio il costo della mediazione o la volontà di definire la lite fuori dall’ organismo), dimostra di non considerare la mediazione con sufficiente impegno e serietà, abusando del processo. È quanto senza indugio ha stabilito una sentenza del Tribunale di Pavia (giudice estensore dott. Giorgio Marzocchi) lo scorso 20 gennaio.
La conseguenza pratica di tale decisione è stata, in pratica, la dichiarazione di improcedibilità da parte del giudice dell’ opposizione al decreto ingiuntivo. La motivazione è che la parte opponente, sebbene dovesse ritenersi onerata del deposito della istanza di mediazione delegata dal giudice stesso, non solo non ha depositato la domanda, ma non ha inteso neppure presentarsi all’ incontro di mediazione per la procedura depositata da parte opposta, delegando un suo difensore.
In realtà la stessa parte opponente al decreto ingiuntivo (una società) aveva a suo carico già un’ altra ingiunzione di pagamento, la seconda relativa a prestazioni successive a quelle sulle quali si era fondata la prima. L’ opposizione viene quindi effettuata contemporaneamente per tutti e due i decreti. Durante il procedimento istruttorio, nonostante l’ opponente avesse garantito la presentazione delle prove di falsità del decreto ingiuntivo, viene comunque istituita una mediazione delegata dal giudice, conclusasi, peraltro, con esito negativo. Successivamente la parte opposta al decreto ingiuntivo avvia l’ ennesimo tentativo di mediazione (pur non essendo tenuta a farlo per legge). A questo punto l’ opponente dà mostra di comportamento scorretto non presentandosi in mediazione di persona bensì limitandosi ad inviare il proprio avvocato difensore e delegando a quest’ ultimo la possibilità di addurre giustificazioni al mediatore.
Il Giudice Marzocchi del Tribunale di Pavia dispone dunque di tali fatti per stabilire quanto avvenuto in sentenza, e cioè che ”Non può considerarsi realizzata la condizione di procedibilità se la mediazione demandata si è fermata all’ incontro preliminare informativo, al quale la parte onerata non ha regolarmente partecipato, né ha giustificato la sua assenza con il richiamo ad ostacoli oggettivi che le hanno impedito di partecipare alla procedura. Secondo il Giudice, infatti La mediazione è procedura riservata, in buona misura orale e, per molti aspetti informale. Trattasi di un c.d. “protocollo debole” contrapposto a un “protocollo forte”, rappresentato dalle formalità e dalle sanzioni del processo civile.
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A cura dell’ addetto stampa Concilia Lex S.p.A. dott.ssa Jenny Giordano
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